Vai al contenuto
Diritto Sanitario
Diritti e responsabilità sanitaria
Home
News sanità
Chi siamo
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
Accreditamento
Budget e tariffe
Modifiche dell’accreditamento
Appalti pubblici
Bioetica, biodritto e biotecnologie
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
Accesso ai servizi sanitari
Liste d’attesa
Farmaceutica
Lavoro & Sanità
Comparto
Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni
Dirigenza e incarichi dirigenziali
Mobbing, mansioni superiori e demansionamento, responsabilità , licenziamento
Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)
Specializzandi
Legislazione, normativa, CCNL e ACN, circolari
Contratti Collettivi Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
CCNL ex dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
Accordi Collettivi Nazionali e regionali
Circolari
Medicina generale, pediatria, specialisti interni
Liberi professionisti, autorizzazioni sanitiarie, pubblicità sanitaria
Revisione Busta Paga
Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
Consenso informato
Privacy sanitaria
Responsabilità amministrativa
Responsabilità civile, “malasanità”
Responsabilità penale
Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni
Terzo settore
Lavora con noi
Contattaci
Frequenza a tempo parziale specializzandi e risarcimento. Cassazione Civile, sentenza 22 marzo 2012 n.4538
Home
  /  
Lavoro & Sanità
  /  
Specializzandi
  /  
Frequenza a tempo parziale specializzandi e risarcimento. Cassazione Civile, sentenza 22 marzo 2012 n.4538
Frequenza a tempo parziale specializzandi e risarcimento. Cassazione Civile, sentenza 22 marzo 2012 n.4538
La frequenza a tempo parziale dei corsi di specializzazione non osta al riconoscimento del risarcimento del danno perchè la frequenza in concreto di un corso di specializzazione con modalità non riconducibili nè a quelle a tempo pieno nè a quelle a tempo ridotto, dipenderebbe da un fatto addebitabile allo Stato, il quale, in relazione al concreto corso di specializzazione di cui si tratti, non aveva assicurato lo svolgimento o secondo la modalità a tempo pieno o secondo la modalità a tempo parzialelo specializzando non aveva facoltà di scelta tra tempo parziale e pieno, perchè lo Stato, trattandosi anche in tal caso di un inadempimento dello Stato alle direttive. Semmai si pone la questione di liquidare il danno in misura minore qualora vi sia stata la frequenza a tempo parziale.
La sentenza
Navigazione articoli
Precedente
Conferimento incarichi dirigenziali senza selezione o motivazione, conseguenze. Cassazione Civile, sentenza 5 marzo 2012 n.3415
Successivo
IVA e prestazioni di servizi sanitari. Risoluzione Agenzia delle Entrate n.30/E del 3 aprile 2012
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
administrator
Notizie collegate
03/09/2024
0
Niente aumenti agli specializzandi 1992-2006
Di
Avv. Alberto Del Campo
21/07/2024
0
Cassazione: stop al risarcimento agli specializzandi
Di
Avv. Alberto Del Campo
25/02/2024
0
Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi
Di
Avv. Alberto Del Campo
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok