Vai al contenuto
Diritto Sanitario
Diritti e responsabilità sanitaria
Home
News sanità
Chi siamo
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
Accreditamento
Budget e tariffe
Modifiche dell’accreditamento
Appalti pubblici
Bioetica, biodritto e biotecnologie
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
Accesso ai servizi sanitari
Liste d’attesa
Farmaceutica
Lavoro & Sanità
Comparto
Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni
Dirigenza e incarichi dirigenziali
Mobbing, mansioni superiori e demansionamento, responsabilità , licenziamento
Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)
Specializzandi
Legislazione, normativa, CCNL e ACN, circolari
Contratti Collettivi Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
CCNL ex dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
Accordi Collettivi Nazionali e regionali
Circolari
Medicina generale, pediatria, specialisti interni
Liberi professionisti, autorizzazioni sanitiarie, pubblicità sanitaria
Revisione Busta Paga
Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
Consenso informato
Privacy sanitaria
Responsabilità amministrativa
Responsabilità civile, “malasanità”
Responsabilità penale
Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni
Terzo settore
Lavora con noi
Contattaci
L’intento persecutorio nel mobbing. Cassazione Civile, sentenza 17 febbraio 2009 n.3785
Home
  /  
Lavoro & Sanità
  /  
Mobbing, responsabilità dirigenziale e disciplinare, licenziamento
  /  
L’intento persecutorio nel mobbing. Cassazione Civile, sentenza 17 febbraio 2009 n.3785
L’intento persecutorio nel mobbing. Cassazione Civile, sentenza 17 febbraio 2009 n.3785
La Cassazione ha posto a carico del lavoratore un rigoroso onere di provare l’inento persecutorio del mobbing. Tra i vari fatti di mobbing era stato denunciato che il dipendente delle Poste era scivolato sul ghiaccio per la mancata fornitura di scarpe antiscivolo: la Corte afferma che non esiste una norma che obblighi le Poste Italiane a dotare i portalettere di scarpe antiscivolo, nè è stata violata la norma di comune prudenza, non essendo possibile prevedere le condizioni atmosferiche.
La sentenza
Navigazione articoli
Precedente
Amministratore di sostengo e testamento biologico. Tribunale di Catania, decreto 26 febbraio 2009.
Successivo
GARANTE DELLA PRIVACY. LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DEL 5/3/2009.
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
administrator
Notizie collegate
12/12/2024
0
L’azienda sanitaria risponde per il demansionamento operato dal Primario
Di
Avv. Alberto Del Campo
18/08/2024
0
Senza intento persecutorio non c’è mobbing
Di
Avv. Alberto Del Campo
23/03/2023
0
Demansionamento del dirigente medico. Corte d’Appello di Catania, sentenza 1 febbraio 2023 n.30
Di
Avv. Alberto Del Campo
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok