Vai al contenuto
Diritto Sanitario
Diritti e responsabilità sanitaria
Home
News sanità
Chi siamo
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
Accreditamento
Budget e tariffe
Modifiche dell’accreditamento
Appalti pubblici
Bioetica, biodritto e biotecnologie
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
Accesso ai servizi sanitari
Liste d’attesa
Farmaceutica
Lavoro & Sanità
Comparto
Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni
Dirigenza e incarichi dirigenziali
Mobbing, mansioni superiori e demansionamento, responsabilità , licenziamento
Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)
Specializzandi
Legislazione, normativa, CCNL e ACN, circolari
Contratti Collettivi Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
CCNL ex dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
Accordi Collettivi Nazionali e regionali
Circolari
Medicina generale, pediatria, specialisti interni
Liberi professionisti, autorizzazioni sanitiarie, pubblicità sanitaria
Revisione Busta Paga
Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
Consenso informato
Privacy sanitaria
Responsabilità amministrativa
Responsabilità civile, “malasanità”
Responsabilità penale
Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni
Terzo settore
Lavora con noi
Contattaci
Leggi nn.180 e 833 del 1978 le prestazioni sanitarie sono un diritto e le controversie spettano al Giudice Ordinario. Corte di Cassazione, sentenza 1° luglio 2009 n.31905
Home
  /  
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
  /  
Accreditamento
  /  
Leggi nn.180 e 833 del 1978 le prestazioni sanitarie sono un diritto e le controversie spettano al Giudice Ordinario. Corte di Cassazione, sentenza 1° luglio 2009 n.31905
Leggi nn.180 e 833 del 1978 le prestazioni sanitarie sono un diritto e le controversie spettano al Giudice Ordinario. Corte di Cassazione, sentenza 1° luglio 2009 n.31905
l
Per la Cassazione la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”.
La sentenza
Navigazione articoli
Precedente
ESENZIONE ICI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. Risoluzione n.179/E del 10/07/2009
Successivo
Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità, decreti del 4/9/2009
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
administrator
Notizie collegate
24/09/2025
0
Il TAR Lazio annulla il D.M. sulle tariffe della assistenza specialistica
Di
Avv. Alberto Del Campo
04/06/2025
0
Il CGA rimette alla Corte di Giustizia Europea la legittimità del budget fissato sulla “spesa storica”
Di
Avv. Alberto Del Campo
10/02/2025
0
Esenzione IMU attività sanitarie ed assistenziali (Cass. Civ., ord. n.32690/2024)
Di
Avv. Alberto Del Campo
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok