Vai al contenuto
Diritto Sanitario
Diritti e responsabilità sanitaria
Home
News sanità
Chi siamo
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
Accreditamento
Budget e tariffe
Modifiche dell’accreditamento
Appalti pubblici
Bioetica, biodritto e biotecnologie
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
Accesso ai servizi sanitari
Liste d’attesa
Farmaceutica
Lavoro & Sanità
Comparto
Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni
Dirigenza e incarichi dirigenziali
Mobbing, mansioni superiori e demansionamento, responsabilità , licenziamento
Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)
Specializzandi
Legislazione, normativa, CCNL e ACN, circolari
Contratti Collettivi Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
CCNL ex dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
Accordi Collettivi Nazionali e regionali
Circolari
Medicina generale, pediatria, specialisti interni
Liberi professionisti, autorizzazioni sanitiarie, pubblicità sanitaria
Revisione Busta Paga
Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
Consenso informato
Privacy sanitaria
Responsabilità amministrativa
Responsabilità civile, “malasanità”
Responsabilità penale
Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni
Terzo settore
Lavora con noi
Contattaci
Insegnanti di sostengo. L’alunno in situazione di handicap grave ha diritto al sostengo per 25 ore settimanali. TAR Lazio, sentenza 16/06/2012 n.1568
Home
  /  
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
  /  
Insegnanti di sostengo. L’alunno in situazione di handicap grave ha diritto al sostengo per 25 ore settimanali. TAR Lazio, sentenza 16/06/2012 n.1568
Insegnanti di sostengo. L’alunno in situazione di handicap grave ha diritto al sostengo per 25 ore settimanali. TAR Lazio, sentenza 16/06/2012 n.1568
L’alunno portatore di handicap ha diritto all’insegnante di sostengo per 25 ore settimanali. Avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 “eliminato dall’ordinamento le disposizioni limitative contenute nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007, torna, per così dire, in auge il disposto dell’art. 40 della L. n. 449 del 1997 stante il quale “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”.(cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 1669/2012 cit.).
La sentenza
Navigazione articoli
Precedente
Obbligo di selezione nel conferimento degli incarichi dirigenziali. Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 4 aprile 2012 n.5369
Successivo
Scusabilità della infrazione disciplinare Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 12 luglio 2012 n.11798
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
administrator
Notizie collegate
13/04/2025
0
Quando la retta alberghiera è a carico del SSN
Di
Avv. Alberto Del Campo
02/09/2024
0
Decreto Assessorato Salute 6 agosto 2024 n.869
Di
Avv. Alberto Del Campo
31/07/2024
0
Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
Di
Avv. Alberto Del Campo
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok