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L’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico. Cassazione Civile, sentenza 19/05/2011 n.11005
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L’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico. Cassazione Civile, sentenza 19/05/2011 n.11005
L’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico. Cassazione Civile, sentenza 19/05/2011 n.11005
Se il rapporto paziente/medico è contrattuale l’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico (caso anteriore alla legge 8 marzo 2017 n.24, che ha innovato la materia).
La sentenza
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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67. Pensionamento anticipato nei lavori usuranti
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Avv. Alberto Del Campo
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