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Il TAR Lazio annulla il D.M. sulle tariffe della assistenza specialistica

La sentenza annulla il D.M. del 25 novembre 2024 di ridefinizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica per eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Infatti, l’Agenas, pur avendo espresso un parere favorevole, aveva esplicitato riserve in relazione alla metodologia seguita riguardo all’impianto metodologico illustrato nel documento allegato al DM, con riferimento alla costruzione e alla rilevazione del costo delle prestazioni…L’Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza delle osservazioni articolate nei pareri richiamati e alla natura tecnica dell’organo che li ha predisposti, avrebbe dovuto quantomeno affrontare la relativa tematica ai fini dell’assunzione delle relative deliberazioni, pur nell’esplicita consapevolezza della non vincolatività dei richiamati pareri”. 

In particolare, afferma la sentenza:la valutazione relativa ai costi dei fattori della produzione (nonché degli ulteriori elementi di valutazione di cui al comma 6 dell’art. 8-sexies) avrebbe dovuto essere effettuata, da parte dell’amministrazione, in relazione a dati aggiornati che tenessero in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai predetti fini.

Pur nella consapevolezza della particolare complessità del procedimento di cui trattasi, in relazione al quale appare fisiologica la protrazione per un lasso temporale non indifferente della relativa istruttoria, non è conforme alla normativa di settore che i dati di costo acquisiti ai fini delle valutazioni di competenza si riferiscano a oltre un quinquennio antecedente, tenuto conto della circostanza che l’aggiornamento delle tariffe dovrebbe essere effettuata ogni tre anni, e soprattutto dell’attuale particolare contesto economico e storico.

Il campione di strutture pubbliche e private utilizzato (sebbene decisamente più ampio rispetto a quello considerato in sede di redazione del DM tariffe 2006 che era composto da sole 2 strutture pubbliche) rimane, comunque, limitato in relazione all’obiettivo perseguito dell’individuazione del costo standard. 

Infine, “il difetto di istruttoria deve ritenersi sussistente anche in relazione alla determinazione delle tariffe sulla base del confronto con i tariffari regionali”. Tuttavia, l’annullamento non ha effetto immediato, ma assegna al governo il tempo di un anno per la revisione del tariffario.

Il testo

Abbattimenti tariffari della L. n. 296/2006, all’art. 1, comma 796, lettera o). Corte Costituzionale, sentenza del 1/4/2009 n.94

La legge n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 796, lettera o), disponeva che con decorrenza 1° gennaio 2007 tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale praticassero uno sconto del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche.

Con la sentenza n.94/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La decisione si basa sul presupposto della temporaneità della normativa, che è applicabile sino al 31/12/2008. Infatti ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l’art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate». Tuttavia il termine del 31 dicembre 2008 non implica la decadenza delle tariffe, ma solo un obbligo di provvedere nuovamente all’adeguamento.

La sentenza

Decreto Regione Siciliana. Aggregati di spesa specialistica esterna per il 2009

DECRETO 16 gennaio 2009.

Determinazione dell’aggregato di spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale esterna per l’anno 2009.

il decreto

Aggregati di spesa specialistica esterna 2007. Decreto 14 marzo 2008 di modifica del decreto 13 dicembre 2007

DECRETO REGIONE SICILIANA 14 MARZO 2008:

Modifica del decreto 13 dicembre 2007 concernente determinazione, per l’anno 2007, dell’aggregrato di spesa per l’assistenza specialistica convenzionata esterna.

Il decreto

Regione Siciliana. Decreto del 27 febbraio 2008, tariffe assistenza specialistica ambulatoriale e prestazioni emodialisi.

Regione Siciliana. Decreto del 27 febbraio 2008.

Tariffe assistenza specialistica ambulatoriale e prestazioni emodialisi.

Il decreto