“Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l’assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure asseritamente urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento”.
Nota
Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l’urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.
Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo.