IL DIRITTO AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE NON E’ COMPRIMIBILE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Nota: Il T.A.R. ribadisce il principio, chiamando a sostegno la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.2867/2009, già pubblicata sul sito. Come già ribadito in precedenza, tale principio si riverbera sull’annosa problematica dell’extra budget: i pazienti potrebbero rivolgersi direttamente all’ASL di compentenza per il rimborso, o, in alternativa, come già avveniva per l’assistenza indiretta, possono cedere il credito alle stesse strutture sanitarie private. La sentenza:
Il diritto alla salute non è affievolito perchè l’apprezzamento dell’amministrazione è esclusivamente tecnico e non discrezionale in senso stretto, non implicando l’esercizio di alcun potere di supremazia.
“Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l’assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure asseritamente urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento”.
Nota
Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l’urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.
Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo.
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