La Corte afferma che il MMG esercita una discrezionalità tecnica che è sindacabile dal Giudice contabile, ma nel caso esaminato rigetta la domanda di condanna per mancanza di colpa grave. Condanna invece il medico per il danno da “disservizio” causato per l’aggravio di costi amministrativi per l’istruzione del procedimento.
La sentenza
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