Assistenza medica post operatoria e responsabilità medica d’quipe.
Quando l’errore medico è banale o perchè rientra nelle conoscenze del capo equipe, questi non può esimersi dal dirigere la comune azione e dall’imporre la soluzione più adeguata
E’ da ritenere che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.
Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esonera da colpa per negligenza o imprudenza.
Il direttore della struttura è responsabile se, sapendo che le attrezzature mediche sono inadeguate, non consiglia di trasferire il paziente in una struttura adeguata. La sentenza
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