Archivio dei tag accreditamento istituzionale

Natura dell’accreditamento. Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2010 n. 6938.

Le autorizzazioni sanitarie, per l’importanza degli interessi pubblici coinvolti, radicati dall’art. 32 Cost., sono necessariamente rilasciate subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura); per il carattere fiduciario dell’autorizzazione, il suo titolare deve coincidere con la persona del gestore, per cui la stessa autorizzazione non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici, per il generale principio d’immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A.

La sentenza contrasta con la natura dell’accreditamento, che riguarda solo caratteristiche tecnico-strutturali.
La sentenza:

L’accreditamento ha natura oggettiva? per il T.A.R. BARI, sentenza 17/12/2009 n.3246, sì.

Il T.A.R. opta per la natura oggettiva dell’accreditamento, purchè il soggetto subentrante o incorporante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. La sentenza:

Natura dell’accreditamento istituzionale. Consiglio di Giustizia Amministrativa, decisione 2 marzo 2007 n.89

Il C.G.A. sostiene che l’accreditamento istituzionale non è una concessione di servizio pubblico, ma un “accordo atipico” cui non si applica la regola della concorsualità nell’affidamento.

In proposito sorge qualche dubbio: se è vero che dalla recentissima direttiva europea sui servizi sono esclusi i servizi sanitari, è pure vero che anche in mancanza di una direttiva restano ferme le norme del trattato sul punto in questione (v. il documento della Commissione europea Le concessioni nel diritto comunitario). Ecco il testo della sentenza:

La sentenza

Gestione in forma societaria dell’accreditamento. Parere dell’Ufficio Legislativo della Regione Siciliana del 10 novembre 2001

Il venir meno del soggetto già provvisoriamente accreditato in forma individuale nella fase successiva al perfezionamento del trasferimento del rapporto de quo al nuovo soggetto societario (cfr. art. 5 del D.A. 4 agosto 1998) non sembra dover necessariamente riflettersi sulla permanenza del rapporto costituitosi tra la nuova struttura ed il S.S.N.; sempre che ovviamente tale rapporto sia stato validamente costituito“.

La sentenza