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Tassazione dei rimborsi spese degli specialisti interni

La Cassazione, con la sentenza n.2124 del 22/01/2024, sposa la tesi della Agenzia delle Entrate riguardo la tassazione del  rimborso delle spese di viaggio (oggi previste dall’art.51 A.C.N.) degli specialisti ambulatoriali interni. L’art.51, comma 5, del T.U.I.R. per i redditi di lavoro dipendente (cui la giurispdudenza equipara a fini fiscali quello degli specialisti interni) prevede una detassazione o tassazione più favorevole per le indennità di trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro. Il rimborso previsto dall’A.C.N. riguarda invece la trasferta del medico che per svolgere attività di ambulatorio si reca al di fuori del proprio comune di residenza, cioè prima e al di fuori dell’orario di lavoro. (risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dell’Agenzia delle Entrate). Il “rimborso spese” in questo caso è a tutti gli effetti reddito tassabile. 

Il ragionamento, in teoria, è corretto, ma non considera che il rapporto degli specialisti ambulatoriali non prevede una unica sede di lavoro in base al quale si possono considerare “trasferte” le prestazioni eseguite fuori dal Comune ove è la sede, ma è possibile che lo specialista sia titolare di diversi turni presso diversi Comuni e ciò dimostra che il ragionamento della S.C. di Cassazione, almeno in questi casi, non è applicabile. 

La sentenza

Tassazione rimborso spese specialisti interni

Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi

Orario di lavoro e riposo dei medici specializzandi. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 40, comma 1, dispone che “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno…” Pertanto anche per i medici specializzandi vige lo stesso orario di lavoro di 38 ore settimanali e, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003 n.66, il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive, e settimanale minimo di 24 ore consecutive.
La Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane, con nota n.0009509-12/02/2024-DGPROF-MDS-P, dispone così che nell’ambito delle reti assistenziali ove si svolge la formazione sia garantito il ricorso a strumenti di rilevazione delle presenze, sollecitandone ed l’implementazione ed il rafforzamento. La nota:

        La nota

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Ferie non godute. Corte di Giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 causa C-218/22

La Corte dichiara incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale. Non sono valide ragioni attinenti il contenimento della spesa pubblica ed esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, per vietare di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Anche qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La sentenza: 

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Il nuovo CCNL dirigenza sanitaria del 23/01/2024 (triennio 2019/2021)

Molte le novità riguardanti l’orario di lavoro. L’art.27 pone un tetto al lavoro straordinario che viene retribuito mediante la retribuzione di risultato. Tale tetto può essere superato solo concordanto previamente il ricorso alle prestazioni aggiuntive in regime di intramoenia. Ulteriore lavoro straordinario non può essere oggetto di programmazione e costituire organizzazione ordinaria del lavoro è dà diritto al riposo compensativo da recuperare entro l’anno successivo. In mancanza di recupero il lavoro straordinario deve essere retrituito a parte e ciò si ricava dalla abrogazione dell’ulitmo periodo del terzo comma dell’art.65 del CCNL 5/12/1996. 

Viene confermato il diritto dei dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio e superamento del periodo di prova ad essere valutati entro tempi certi e ad avere assegnato un incarico superiore, almeno di “consulenza, studio, ricerca, ispezione, verifica e controllo“, servizio di guardia, pronta disponibilità. Eliminate tutte le clausole “di norma” e “di regola“.

Ecco il testo

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Risarcimento del danno per mancata graduazione delle funzioni

Il ritardo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi è inadempimento contrattuale e causa un danno risarcibile a titolo di perdita di chance, liquidabile secondo equità in base alla retribuzione di posizione, quota aziendale, tardivamente corrisposta.

La sentenza

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA DEL 13/07/2023 N.20074

La Corte esclude che determinino “soluzione di continuità” ai fini dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto collegato all’elemento dell’anzianità di servizio gli intervalli temporali richiesti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva tra i diversi contratti a termine e, quindi, a maggior ragione intervalli minimi“.

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