Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Demansionamento del dirigente medico

Tribunale di Catania, sentenza del 30/10/2019 n.23255

Il Tribunale sanziona il comportamento del Primario e della Azienda Sanitaria per aver estromesso il dirigente medico dalla attività operatoria di alta specializzazione, condanndo la seconda al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 mensili e, in tutto, per € 48.400,00.

La sentenza

Direttiva sui Comitati Unici di Garanzia

Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità sui Comitati Unici di Garanzia.

Il testo

Prelievo del 2,5 per T.F.R. per i dipendenti in T.F.S. Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2018 n.213

Il Tribunale di Catania sia deguae rigetta la domanda di restituzione dell’ingiusto prelievo.

Nel precedente sistema l’ndennità di buonuscita era finanziata da un accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull’80% della retribuzione a cura dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Tale sistema è venuto meno a decorrere dal 01/01/2011 a seguito dell’entrata in vigore del D.L.78/2010 e della introduzione del sistema del T.F.R. dal 01/01/2011.
Tuttavia le Amministrazioni hanno continuato ad eseguire un doppio prelievo, sia quello a titolo di T.F.R. (6,91%), sia quello a titolo di indennità di buonauscita (2,5)! Tale ultimo prelievo è stato era stato censurato dal T.A.R. Calabria, che aveva ordinato la restituzione delle somme trattenute.

La sentenza

Legittimità della clausola “claims made”. Cassazione Civile, sentenza 28 aprile 2017 n.10506

La Corte afferma la legittimità della clausola “claims made” contenuta nelle polizze assicurative della responsabilità sanitaria, in forza della quale sono coperti i sinistri il cui pagamento viene chiesto per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, anche se accaduti precedentemente.

        La sentenza

Pronta reperibilità e art.328 c.p. Cassazione penale, sentenza 19/11/2015 n.1351

Il medico in turno di pronta reperibilità non può rifiutarsi di intervenire

La sentenza

Corte di Cassazione civile, sentenza del 23/12/2014 n.27363

Illegittimità della rinnovazione di contratti a termine: il risarcimento del danno non è automatico, ma deve essere provato secondo gli ordinari criteri del diritto interno

La sentenza

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2014 sul rinnovo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego

E’ contraria alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, la normativa italiana, che, consente “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo

Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell’Unione in materia, le modalità di applicazione di tali norme spettino all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’a autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)

La sentenza

Illegittima rinnovazione dei contratti a termine. Corte di Giustizia UE 26 novembre 2014

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

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