Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Retribuibilità mansioni superiori. Corte di Cassazione, sentenza 17 ottobre 2008 n.23741

La Cassazione ribadisce la retribuibilità delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici (nel caso in specie di Azienda U.S.L.), anche dopo il termine di dodici mesi previsto dall’art.52, comma 2, lett.a) del D.Lgs.165/2001 ed anche per il periodo precedente al D.Lgs. 387/1998. Con la privatizzazione del pubblico impiego, infatti, l’art.36 Cost. è direttamente e pienamente applicabile. L’art.36 della Costituzione è direttamente applicabile al pubblico impiego al fine della retribuzione delle mansioni superiori.

       La sentenza

I fondamenti del mobbing. Cassazione Civile, sentenza 9 settembre 2008 n.22858

Il fondamento del mobbing si rinviene nell’art.2087 cod. civ. Pur non potendo  consistere in un unico atto lesivo, una condotta lesiva protratta per sei mesi è più che sufficnente per integrare il mobbing.

La sentenza

La giusta retribuzione ex art.36 Cost. nel Pubblico Impiego. Cassazione civile, sentenza 7 luglio 2008 n.18584

La giusta retribuzione ex art.36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all’acquisita anzianità di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell’esperienza.
Si tratta di una ulteriore precisazione della portata dell’art.36 Cost. che, in base, all’ultimo orientamento della Corte, deve essere applicato anche al pubblico impiego.

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Equiparazione della anzianità di servizio dei medici convenzionati. Cassazione Civile, sentenza 29 luglio 2008 n.20581

La Cassazione nega la equiparazione della anzianità di servizio in rapporto convenzionale a quella di rapporto dipendente ai fini dell’aumento della indennità di esclusività.

       La sentenza

Termine di prescrizione del rimborso per i medici specialzizandi. Corte d’Appello di Genova, sentenza 4 giugno 2008 n.65

Per la Corte d’Appello di Genova il termine di prescrizione nond ecorre fino a quando lo Stato non recepirà correttamente le direttive anche per i corsisti degli anni 1982-1991. Infatti solo dalla corretta trasposizione l’ordinamento interno i singoli sono in grado di acquisire piena conoscenza dei propri diritti. La sentenza è rimasta isolata e l’orientamento non è condiviso dalla S.C. di Cassazione.

      La sentenza

Rimborso medici specializzandi. Cassazione Civile, sentenza 11 marzo 2008 n.6427

In linea con l’orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee e con quanto già affermato da Cass., 16.5.2003, n. 7630, lo Stato italiano è inadempiente in quanto:
– o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie che vengono in considerazione (regole successivamente adottate dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive stesse), ed in tal caso la domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla base di quanto già considerato dal tribunale con affermazioni non impugnate;b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento.
– ovvero non lo erano, ed allora l’essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell’illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato.

La sentenza

Nesso di causalità tra demansionamento e danno biologico. Cassazione Civile Sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio 2008 n.2728

Il lavoratore che chieda il risarcimento del danno biologico derivante da demansionamento ha l’onere di fornire, specie ove lamenti patologie riconducibili a diverse cause (come nel caso di depressione), la prova del nesso di causalità, costituito non già da una mera possibilità o una astratta probabilità, bensì da una “probabilità qualificata” da ulteriori elementi (anche negativi ed inerenti alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinati).

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Licenziamento disciplinare. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 18 gennaio 2008 n.1077

1077

La Corte conferma la legittimità del licenziamento disciplinare inflitto al medico radiologo inserito in una struttura sanitaria privata per aver eseguito alcuni esami in favore della madre di un collega senza farla pagare, attestando falsamente che si trattava di paziente ricoverato. La Corte sottolinea il disvalore ambientale che può comportare un siffatto comportamento da parte del dipendente.

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Specializzandi 1999-2006

Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra l’altro, all’art. 37, la stipula con l’Università di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato l’applicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/7/2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto. Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio. Tuttavia il blocco all’incremento della borsa di studio riguardava la indicizzazione all’inflazione, ma non si estendeva agli incrementi contrattuali del personale medico diepndente del SSN successivi al 1993. Tale orientamento è confermato da Cass. 18/6/2015 n.12624: l’aumento del tasso programmato di inflazione non è riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, mentre il blocco degli incrementi retributivi contrattuali è avvenuto sino al 31 dicembre 1993, e riguardava perciò solo il biennio 1992/93.

Medici di medicina generale. Pagamento delle quote aggiuntive per assistenza ai cittadini extracomunitari

Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 12/01/2012

La Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle “quote” relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto. La sentenza: