La Cassazione nega la equiparazione della anzianità di servizio in rapporto convenzionale a quella di rapporto dipendente ai fini dell’aumento della indennità di esclusività.
Per la Corte d’Appello di Genova il termine di prescrizione nond ecorre fino a quando lo Stato non recepirà correttamente le direttive anche per i corsisti degli anni 1982-1991. Infatti solo dalla corretta trasposizione l’ordinamento interno i singoli sono in grado di acquisire piena conoscenza dei propri diritti. La sentenza è rimasta isolata e l’orientamento non è condiviso dalla S.C. di Cassazione.
In linea con l’orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee e con quanto già affermato da Cass., 16.5.2003, n. 7630, lo Stato italiano è inadempiente in quanto: – o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie che vengono in considerazione (regole successivamente adottate dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive stesse), ed in tal caso la domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla base di quanto già considerato dal tribunale con affermazioni non impugnate;b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento. – ovvero non lo erano, ed allora l’essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell’illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato.
Il lavoratore che chieda il risarcimento del danno biologico derivante da demansionamento ha l’onere di fornire, specie ove lamenti patologie riconducibili a diverse cause (come nel caso di depressione), la prova del nesso di causalità, costituito non già da una mera possibilità o una astratta probabilità, bensì da una “probabilità qualificata” da ulteriori elementi (anche negativi ed inerenti alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinati).
La Corte conferma la legittimità del licenziamento disciplinare inflitto al medico radiologo inserito in una struttura sanitaria privata per aver eseguito alcuni esami in favore della madre di un collega senza farla pagare, attestando falsamente che si trattava di paziente ricoverato. La Corte sottolinea il disvalore ambientale che può comportare un siffatto comportamento da parte del dipendente.
Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra l’altro, all’art. 37, la stipula con l’Università di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato l’applicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/7/2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto. Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio. Tuttavia il blocco all’incremento della borsa di studio riguardava la indicizzazione all’inflazione, ma non si estendeva agli incrementi contrattuali del personale medico diepndente del SSN successivi al 1993. Tale orientamento è confermato da Cass. 18/6/2015 n.12624: l’aumento del tasso programmato di inflazione non è riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, mentre il blocco degli incrementi retributivi contrattuali è avvenuto sino al 31 dicembre 1993, e riguardava perciò solo il biennio 1992/93.
Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 12/01/2012
La Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle “quote” relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto. La sentenza:
Il capo ufficio che usa espressioni offensive della professionalità e della reputazione del dipendente subordinato inviando relazioni negative alla Direzione, non supportate da elementi oggettivi e al di fuori delle procedure formali di contestazione, commette il reato di diffamazione.
La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto in un caso di risarcimento dei danni derivanti da mobbing e licenziamento illegittimo di un lavoratore che tuttavia già versava in uno stato di depressione ansiosa, aggravato dal comportamento del datore di lavoro:
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt.40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostaze naturali alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero del danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente, i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale. La sentenza è interessante perchè chiarisce quando è possibile addebitare interamente il danno all’agente e quando invece è possibile addebitare solo il danno c.d. “differenziale”. Il punto delicato della massima è nella parte in cui esige l’indagine sui danni che si sarebbero verificati ugualmente senza la condotta dell’agente. In tal modo viene introdotto un giudizio ipotetico simile a quello in tema di causalità nei reati omissivi; quest’ultimo è tema assai dibattuto e controverso, sul quale i più recenti arresti giurisprudenziali non richiedono una certezza assoluta, ma un’alta probabilità, fondata non solo su leggi scentifiche, ma anche su una completa analisi fattuale.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok