Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. Corte d’Appello di Potenza, Sez. Lavoro, sentenza 19/01/2010

La Corte differenzia tra responsabilità disciplinare e respnsabilità dirigenziale; il licenziamentonecessità del parere del Comitato dei Garanti solo per la responsabilità dirigenziale.

La sentenza

Compenso aggiuntivo e carovita dei medici di continuità assistenziale. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/12/2009 n.26633

Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al  servizio di continuità assistenziale (già di guardia medica) ed emergenza territoriale l’indennità denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennità di caro-vita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con gli incrementi di tale ammontare previsti dalle norme istitutive del compenso, ammontare che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale; pertanto, il rinvio operato dalle stesse norme ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennità di carovita, risulta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzioni, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico.

La sentenza

Produzione e vendita di sigarette, attività pericolosa e pubblicità ingannevole. Cassazione Civile, sentenza 17/12/2009 n.26516

La Corte interviene in materia di commercializzazione di sigarette, obblighi di informativa al consumatore e pubblicità ingannevole; l’attività di produzione e vendita di tabacchi viene definita per la prima volta “attività pericolosa” e viene inquadrata nella responsabilità oggettiva.

La sentenza

Uso del cellulare e malattia professionale. Corte d’Appello di Brescia, sentenza 22/12/2009 n.614

Per la prima volta una grave patologia viene collegata causalmente all’uso prolungato di cellulare e cordless per motivi di lavoro. L’INAIL condannato al pagamento della rendita per malattia professionale.

Adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Corte di Giustizia U.E., sentenza nella causa C-452/09

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.

La sentenza

Mansioni superiori. Spettano anche se appartenenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella posseduta. Corte di Cassazione Civile, SS.UU. 3/11/2009 n.23201

In materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

La sentenza

Un caso di mobbing. TAR Milano, sentenza 11 agosto 2009 n.4581

UN ESEMPLARE CASO DI MOBBING: DOPO VENT’ANNI, GIA’ IN PENSIONE, AL MEDICO VIENE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ESSERE SEMPRE STATO SCAVALCATO NEL CONFERIMENTO DEL POSTO DI PRIMARIO.