Archivio per Categoria Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)

Buoni pasto. Sono dovuti dopo la sesta ora di lavoro

Il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; a tal fine è irrilevante la circostanza che i lavoratori non abbiano  mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro.

E’ anche ininfluente che il lavoro sia articolato in “turni” perchè il diritto a usufruire della mensa è collegato a quello alla pausa di lavoro, e deve essere garantito a prescindere dal fatto che la pausa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno. Il risarcimento del danno è pari ad € 4,13 per ogni buono pasto dovuto.

Tribunale di Agrigento, sentenza del 2 maggio 2023 n.407

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 31 ottobre 2022 n.32113

La prescrizione dei diritti del lavoratore nel pubblico impiegno

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”

Cassazione Civile SS.UU., sentenza del 28 dicembre 2023 n.36197

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Mobilità Direttore Struttura Complessa

In caso di ristrutturazione aziendale, la mobilità interaziendale è stata espressamente prevista anche per i dirigenti di struttura complessa al fine di conservare l’incarico, prospettandosi anche la necessità di attribuire priorità alla mobilità volontaria per prevenire la dichiarazione di eccedenza.
L’estensione della mobilità anche ai dirigenti di struttura complessa nel 2005 è stata concepita «Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000», in base al quale «Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico». Tale previsione non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente» (Cass. Sez. L, 07/11/2017, 26373).
Ne consegue che – in base alla contrattazione collettiva – in caso di eccedenza dovuta a ristrutturazione aziendale, anche i dirigenti di struttura complessa, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992,
possono ricorrere alla mobilità al fine di mantenere l’incarico, e tale opzione, da percorrere con priorità rispetto al trasferimento d’ufficio ovvero alla messa in disponibilità, consente anche di prevenire l’eventuale responsabilità risarcitoria a carico dell’azienda, ai sensi dell’art. 40 del CCNL.

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Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi

Orario di lavoro e riposo dei medici specializzandi. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 40, comma 1, dispone che “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno…” Pertanto anche per i medici specializzandi vige lo stesso orario di lavoro di 38 ore settimanali e, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003 n.66, il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive, e settimanale minimo di 24 ore consecutive.
La Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane, con nota n.0009509-12/02/2024-DGPROF-MDS-P, dispone così che nell’ambito delle reti assistenziali ove si svolge la formazione sia garantito il ricorso a strumenti di rilevazione delle presenze, sollecitandone ed l’implementazione ed il rafforzamento. La nota:

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Ferie non godute. Corte di Giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 causa C-218/22

La Corte dichiara incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale. Non sono valide ragioni attinenti il contenimento della spesa pubblica ed esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, per vietare di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Anche qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La sentenza: 

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Pronta reperibilità e art.328 c.p. Cassazione penale, sentenza 19/11/2015 n.1351

Il medico in turno di pronta reperibilità non può rifiutarsi di intervenire

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