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Approvato il nuovo CCNL del Comparto 2022/2024

Tratto da www.aranagenzia.it

In data 27.10.2025 l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

E’ stato infatti previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.

Sono stati inoltre introdotti e/o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali:

  • la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori;
  • il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonchè la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;
  • l’aggiornamento di alcuni aspetti degli incarichi già previsti dal precedente contratto prevedendo, fra l’altro, la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro.

E’ stato introdotto il nuovo profilo di Assistente infermiere, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori; sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.

Sono stati inoltre disciplinati gli istituti delle prestazioni aggiuntive e dell’attività di collaborazione alla realizzazione della libera professione intramuraria del dirigente sanitario.

Particolare attenzione è stata poi riservata all’aumento dell’età media del personale prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e a migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata, la possibilità di fruizione delle ferie anche ad ore, eventuali necessità temporanee del personale che possono essere affrontate attraverso la concessione di limitati periodi di part time in deroga alla graduatoria annuale.

Data la peculiarità del settore sanitario, è stata introdotta specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico.

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonché l’indennità di pronto soccorso prevedendo un meccanismo di distribuzione delle risorse fra regioni in linea con quanto già introdotto con il contratto dell’area, delineando un percorso che consenta l’integrale utilizzo delle disponibilità economiche garantite dalla legge.

Il CCNL

          Il CCNL

I limiti alle competenze del fisioterapista

Cassazione Penale, sentenza 7 agosto 2025 n.29217

La diagnosi e la prescrizione della terapia sono atti riservati alla professione medica ed il fisioterapista che esegue diagnosi ed elabora programmi terapeutici e riabilitativi commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art.348 c.p.). A questi compete l’esecuzione, in autonomia, della prescrizione medica.

Il testo

 

Il Tribunale di Catania riconosce il diritto ai buoni pasto oltre la sesta ora di lavoro

L’art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dispone che “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo“.
Il testo legislativo, dunque, collega la consumazione del pasto con la pausa di lavoro, dopo la sesta ora di lavoro.

La sentenza

Tribunale di Catania, sentenza n.5716/2024 del 18/12/2024

Diritto alla pausa dopo 6 ore di lavoro (ed al buono pasto)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 10/09/2024 n.24271

in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta a aconciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato“.

La sentenza

Il lavoro straordinario và pagato, anche se non autorizzato

n tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Il consenso alle prestazioni può essere infatti anche implicito e la violazione del divieto genera solo la responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione (Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2024 n.17912).

La sentenza

Differenze tra qualifica D e Ds. Corte di Cassazione Sez. Lavoro 20 febbraio 2020 N.4386

Sulle differenze tra qualifica D e Ds in termin di responsabilità per i risultati della struttura e ampio margine di discrezionalità.

       La sentenza

Attività intramoenia per ilpersonale non medico: obblighi contributivi e limiti all’orario di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro. A fini fiscali l’attività intramoenia è considerata di lavoro dipendente, mentre non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003. La risposta del Ministero:

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Cassazione Penale Sez. IV, sentenza 20/06/2011 n.24573

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. La sentenza: