Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Rischio radiologico e poteri della Commissione di valutazione

Corte di Cassazione, ordinanza 29 aprile 2025 n.11310

La Corte supera il precedente indirizzo (Cass. 30 maggio 2012, n. 8660) secondo il quale la verifica delle singole situazioni concrete ad opera della Commissione di valutazione del rischio radiologico riveste carattere costitutivo, dipendendo dal suo esito il riconoscimento dell’indennità e delle ferie aggiuntive. E’ possibile invece provare in giudizio provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, e cioè l`esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.

    L’ordinanza

La Cassazione censura l’arbitrio nelle selezioni interne del personale

Con l’ ordinanza  n. 32842 del 16 dicembre 2025 la Sezione Lavoro dà piena attuazione al principio di buona fede contrattuale: 

Ove il datore di lavoro non abbia fornito, nemmeno in sede giudiziale, alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo – a parità di requisito di accesso è configurabile l’inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Essendo certo l’inadempimento dell’obbligazione datoriale (di eseguire la scelta sulla base dei principi di correttezza e buona fede), il danno è certo quanto all’an debeatur. Incerta è la sua misura, da determinare sulla base d’un criterio probabilistico” (Cass. n. 15810/2001). Nell’impossibilità (od estrema difficoltà) di provare l’entità del danno per perdita di chances, è consentita al giudice la liquidazione equitativa Il lavoratore ha pertanto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance che non sarà condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore ove, in considerazione dalla mancanza assoluta dei criteri di selezione applicati e del comportamento processuale della controparte, non sia stato posto in grado di prospettare il probabile esito della selezione (Cass. n. 3415/2012)”.

L’ordinanza

L’indennità di turno và corrisposta anche durante le ferie

Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 25528 Anno 2025

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).

Lo scopo è quello di evitare un compenso minore che possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

       L’ordinanza

Approvato il nuovo CCNL del Comparto 2022/2024

Tratto da www.aranagenzia.it

In data 27.10.2025 l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

E’ stato infatti previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.

Sono stati inoltre introdotti e/o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali:

  • la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori;
  • il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonchè la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;
  • l’aggiornamento di alcuni aspetti degli incarichi già previsti dal precedente contratto prevedendo, fra l’altro, la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro.

E’ stato introdotto il nuovo profilo di Assistente infermiere, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori; sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.

Sono stati inoltre disciplinati gli istituti delle prestazioni aggiuntive e dell’attività di collaborazione alla realizzazione della libera professione intramuraria del dirigente sanitario.

Particolare attenzione è stata poi riservata all’aumento dell’età media del personale prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e a migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata, la possibilità di fruizione delle ferie anche ad ore, eventuali necessità temporanee del personale che possono essere affrontate attraverso la concessione di limitati periodi di part time in deroga alla graduatoria annuale.

Data la peculiarità del settore sanitario, è stata introdotta specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico.

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonché l’indennità di pronto soccorso prevedendo un meccanismo di distribuzione delle risorse fra regioni in linea con quanto già introdotto con il contratto dell’area, delineando un percorso che consenta l’integrale utilizzo delle disponibilità economiche garantite dalla legge.

Il CCNL

          Il CCNL

I limiti alle competenze del fisioterapista

Cassazione Penale, sentenza 7 agosto 2025 n.29217

La diagnosi e la prescrizione della terapia sono atti riservati alla professione medica ed il fisioterapista che esegue diagnosi ed elabora programmi terapeutici e riabilitativi commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art.348 c.p.). A questi compete l’esecuzione, in autonomia, della prescrizione medica.

Il testo

 

Ferie non godute, mobilità e monetizzazione

Tribunale di Catania, sentenza n.1100 del 12 marzo 2025.

Il Tribunale conferma la giurisprudenza consolidata: in caso di mobilità il lavoratore non perde le ferie non godute, ma ne può usufruire presso la nuova azienda sanitaria. Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute devono essere monetizzate. E’ noto che l’onere di provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie è a carico del datore di lavoro.

La sentenza

La sentenza

Trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari

Corte di Cassazione Civile, sentenza 27 settembre 2024 n.25820

Anche all’interno del nuovo sistema normativo, seguito all’abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei professionisti sanitari introdotta dal d.l. n. 223/06 (cosiddetto «decreto Bersani»), gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità dei messaggio pubblicitario; l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137 statuisce, infatti, che la pubblicità informativa deve essere «funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria».

Nel caso in specie la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali «servizio low cost» e «gratis» che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l’ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione.

Il testo dell'ordinanza

Il testo dell’ordinanza

Neutralizzazione dei periodi contributivi anche per le pensioni miste

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza del 2/12/2024, n.30803,

afferma che “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta può trovare applicazione anche nei casi in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (Cass. nn. 29967/22, 28025/18, 26442/21, 32775721). Infatti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5, “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia“, e chiarisce che essa deve essere intesa nel senso che “al compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all’assicurato un più elevato trattamento di pensione”.

La “neutralizzazione” consente di eliminare dal calcolo della pensione gli anni in cui si è percepita una retribuzione inferiore, se non sono più necessari per l’accesso alla pensione, il che può portare ad una riliquidazione più favorevole. Tuttavia ci sono due limiti temporali:

  1. E’ possibile neutralizzare solamente i contributi dei cinque anni precedenti al pensionamento. Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n.82 del 13/04/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 8° comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, coinvolgendo scelte discrezionali spettanti solo al legislatore
  2. E’ possibile la neutralizzazione solo dei contributi successivi alla maturazione del diritto alla pensione; e questo significa che per la pensione di vecchiaia non possono essere oggetto di neutralizzazione i primi 20 anni di contributi, ma solo quelli successivi. Infine, per la pensione anticipata la “neutralizzazione” non può portare a ridurre il periodo utile al di sotto dei requisiti minimi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
La sentenza

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza del 2 dicembre 2024, n.30803

I buoni pasto sono dovuti durante le ferie: Corte di Cassazione, ord. 24 settembre 2024 n.25840

La retribuzione da utilizzare come parametro per il periodo delle ferie, o per l’indennità di ferie non godute, deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore e, pertanto, anche i buoni pasto

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).

La sentenza

Corte di Cassazione, ordinanza del 24 settembre 2024 n.25840

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA N.23/2025

Le prestazioni rese nei confronti degli associati possono beneficiare, al pari dei consorzi e delle cooperative, del regime di esenzione dell’IVA di cui all’articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, e della conseguente dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36­bis del medesimo decreto. 

Tuttavia l’Associazione si deve qualificaew come ente privato, diverso dalle società, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir. Il reddito prodotto dall’Associazione deve quindi essere considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga, ai sensi dell’articolo 81 del Tuir e soggetto ad IRES. E’  inoltre soggetta all’Irap, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997.

  1.  La risposta