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Archivio per Categoria Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
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Archivio per categoria "Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”"
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Consenso informato del paziente e attività chirurgica. Nota a Corte di Cassazione 1/8/2008 n.32423 di Marilisa Bernardis
Il testo:
Il testo
Il rapporto di gerarchia non autorizza l’ingiuria. Cassazione Penale, sentenza 25 luglio 2008 n.31388
NON SI PUO’ DIRE AL PROPRIO SUBORDINATO: “LEI NON CAPISCE UN C…”
Con sentenza n.3338 del 25 luglio 2008 la Sezione IV Penale della Cassazione ha sostanzialmente confermato la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 12 giugno 2007, affermando che commette il reato di ingiura il superiore gerarchico che apostrofi il dipendente a lui subordinato con la frase “Lei non capisce un c…” . Il rapporto di subordinazione non attenua i limiti al diritto del superiore di etero-determinare la prestazione del dipendente, anche eventualmente con la critica e la correzione, ma anzi il superiore deve far uso di una “attenta continenza espressiva” .
La sentenza
Chi denuncia il mobbing non diffama. Cassazione Penale, sentenza 23 aprile 2008 n.16870
Denunciare al superiore le vessazioni del collega di lavoro non è diffamazione perchè vi è l’esimente dell’adempimento di un dovere.
La sentenza
Trattamenti sanitari obbligatori: quali gli obblighi dei Comuni e quali quelli delle ASP. C.G.A. sentenza 6/3/2008 n.187
Lo spiega la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa
Nesso di causalità tra demansionamento e danno biologico. Cassazione Civile Sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio 2008 n.2728
Il lavoratore che chieda il risarcimento del danno biologico derivante da demansionamento ha l’onere di fornire, specie ove lamenti patologie riconducibili a diverse cause (come nel caso di depressione), la prova del nesso di causalità, costituito non già da una mera possibilità o una astratta probabilità, bensì da una “probabilità qualificata” da ulteriori elementi (anche negativi ed inerenti alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinati).
La sentenza
DECRETO 13 settembre 2006. Linee guida della Regione Siciliana per la gestione del consenso informato ai fini dell’accreditamento istituzionale delle attività sanitarie
Il testo:
Diffamazione ad opera del capo ufficio. Cassazione Penale, sentenza 11 giugno 2007, n. 22702
Il capo ufficio che usa espressioni offensive della professionalità e della reputazione del dipendente subordinato inviando relazioni negative alla Direzione, non supportate da elementi oggettivi e al di fuori delle procedure formali di contestazione, commette il reato di diffamazione.
La sentenza
Concorso di cause nel danno da mobbing. Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza 8 giugno 2007, n. 13400
La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto in un caso di risarcimento dei danni derivanti da
mobbing
e licenziamento illegittimo di un lavoratore che tuttavia già versava in uno stato di depressione ansiosa, aggravato dal comportamento del datore di lavoro:
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt.40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostaze naturali alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero del danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente, i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale.
La sentenza è interessante perchè chiarisce quando è possibile addebitare interamente il danno all’agente e quando invece è possibile addebitare solo il danno c.d. “differenziale”.
Il punto delicato della massima è nella parte in cui esige l’indagine sui danni che si sarebbero verificati ugualmente senza la condotta dell’agente. In tal modo viene introdotto un giudizio ipotetico simile a quello in tema di causalità nei reati omissivi; quest’ultimo è tema assai dibattuto e controverso, sul quale i più recenti arresti giurisprudenziali non richiedono una certezza assoluta, ma un’alta probabilità, fondata non solo su leggi scentifiche, ma anche su una completa analisi fattuale.
Legittimità delle registrazioni nella prova del mobbing. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 8 maggio 2007 n.10430
La Cassazione conferma un orientamento già espreso a SS.UU. in sede penale, e cioè che è legittima la registrazione di conversazioni purchè chi registra sia presente alla conversazione; la “intercettazione”, perseguibile penalmente, avviene solo quando chi registra non sia presente.
Nel caso in specie poi la registrazione eseguita per fornire prova delle angherie subite al posto di lavoro costituisce anche esercizio del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e del diritto di difesa.
La sentenza
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