Se le prestazioni sanitarie sono prevalenti su quelle sociali esse sono a totale carico del Servizio Sanitario (caso di malato di Alzheimer per il quale il Comune aveva chiesto il pagamento agli obbligati agli alimenti).
I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 ter. dell’art. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l’esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell’erogazione di prestazione sociali agevolate” (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave).
La sentenza
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