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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N N.28287/2011

La Corte chiarisce i presupposti della responsabilità medica: colpa e nesso di causalità.

Nel caso oggetto della sentenza la Corte di Appello non accertò la doverosità di un esame diagnostico (TAC), alla luce dei protocolli medici in vigore e alla stregua della sintomatologia palesata dalla paziente (poi deceduta).
E’ ininfulente pertanto l’esistenza del solo nesso causale, e cioè che il tempestivo accertamento diagnostico mediante TAC avrebbe potuto – con elevato grado di credibilità razionale – impedire l’evento.

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.293/2011.

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati):

La Corte dichiara illegittima la norma (articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), che aveva escluso la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso di inflazione programmato, dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge,costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento.

LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE SONO ESENTI I.V.A.

Risoluzione n.128/E dell’Agenzia delle Entrate:

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE.

La giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario, anche se è necessario un giudizio tecnico circa l’urgenza del ricovero.

Cassazione, SS.UU. 05/12/2011 n.25925

IL GOVERNO VARA IL PACCHETTO “GIUSTIZIA”.

Approvato il 16/12/2011 un decreto legge che è in corso di pubblicazione.

Anche le persone fisiche, le famiglie ed i piccoli imprenditori indebitati potranno proporre un concordato con i creditori.

Altri interventi in materia di sovraffollamento delle carceri e diritti dei detenuti.

Il testo:

LA TERZA MANOVRA CORRETTIVA 2011.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO APPROVATO IL 04/12/2011

Si segnalano:

1) L’abolizione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata (art.6).

2) Norme in materia di Farmacie e parafarmacie

(art.32, liberalizzazione dei farmaci di fascia C, che potranno essere venduti anche al di fuori delle farmacie, ma solo nei centri sopra i 15mila abitanti. E’ essere definita sleale la pratica commerciale che vede imprese di produzione adottare prassi o condizioni contrattuali in maniera discriminatoria tra farmacie e parafarmacie. Per quanto riguarda il numero di esercizi, è stato previsto anche un abbassamento del quorum per l’autorizzazione dei presidi (da 5mila a 4mila abitanti per ogni farmacia) che dovrebbe portare all’ampliamento della rete.

REGIONE SICILIANA E REGIME DI RICOVERO NELLE R.S.A.

Con la circolare 24 maggio 2010 l’Assessorato pone un limite di 12 mesi al ricovero in R.S.A. e pone il 50% della rettta di degenza a carico dell’assistito e degli obbligati agli alimenti (vedi il testo: ).

MA SU RICORSO PATROCINATO DA DIRITTOSANITARIO.COM CAMBIA IDEA
ed ammette la proroga!

Vedi in  “Accreditamento/Budget&Tariffe”.

PER IL CONSIGLIO DI STATO INVECE LE RETTE DI DEGENZA NON POSSONO ESSERE POSTE A CARICO DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI:

“I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 ter. dell’art. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l’esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell’erogazione di prestazione sociali agevolate” (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave, sentenza n.5185/2011).

I Tribunali di Parma e di Ferrara confermano la giurisprudenza amministrativa.

Le sentenze in “Accreditamento/Budget&Tariffe”

RACCOLTA DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI DEL’ARAN SUI CC.NN.LL.
DELLA DIRIGENZA ALLA LUCE DELLA RIFORMA “BRUNETTA”

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N.15991/2011:

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno,giusta disposto dell’art. 1221 c.c., comma 1), l’efficienza etiologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010

Circolare Conferenza Stato Regioni:

Lettera di diffida dei sindacati:

CASSAZIONE CIVILE ED INDENNITA’ DI RISCHIO RADIOLOGICO

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative,è dovuta solo in connessioneai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in manieranè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.

La sentenza nella sezione Contenzioso.

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. RICONOSCE E TUTELA L’EMBRIONE UMANO

“E’ esclusa la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo”.

CASSAZIONE CIVILE SS.UU. E INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA

La violazione delle regole di procedura o di buona fede nel conferimento dell’incarico non comportamento il suo annullamento, ma solo il risarcimento del danno per perdita di chances.

 

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA’ DI TERAPIA SUBINTENSVA

La Cassazione precisa che l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”,

bensì nel senso di  “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive.
L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).

La sentenza nella sezione “Contenzioso”.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E REPERIBILITA’ IN GIORNO FESTIVO

La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo.
Anche se i contratti collettivi prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto, il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della
relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

La sentenza nella sezione “Contenzioso”.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO IN ISTITUTO

L’INPS, con messaggio del 26-09-2011, n.18291 precisa che “Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.”

Il testo:

LA SECONDA MANOVRA CORRETTIVA 2011

Il testo del maxiemendemaneto approvato:

LA CASSAZIONE SPEZZA UNA LANCIA IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI:

La prescrizione decennale matura solo da quando lo Sato Italiano ha adempiuto alla direttiva comunitaria (1999).

La sentenza:

LA PRIMA MANOVRA CORRETTIVA 2011

Il testo coordinato con le modifiche approvate in parlamento: Clicca

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il
personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro.
Il testo:

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14019/2011

Se l’intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.785/2011

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso

della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in cso di dubbio, di un

tempestivo intervento del medico.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

MANOVRA DI STABILIAZZAZIONE FINANZARIA 2011

Approvato il decreto legge “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

Tra le norme il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici sino al 2014, il blocco delle assunzioni, l’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile.

Ecco il testo:

CORTE DEI CONTI SEZ. LOMBARDIA, SENTENZA N.374/2011

La Corte assolve il medico dall’accusa di iperprescrizione di farmaci, ma lo condanna per danno da “disservizio”.

La sentenza: clicca

TRIBUNALE DI NOVARA, SENTENZA DEL 03/06/2011

Nella responsabilità civile il nesso causale è provato in base al “più probabile che non”.

La sentenza nella sezione “Responsabilità/Giurisprudenza”

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 dellalegge 4 novembre 201, n. 183.

Il testo in “Legislazione”

VADEMECUM SUL CONSENSO INFORMATO

Il testo in “Responsabilità/Consenso”

CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SENTENZA NEL PROCEDIMENTO C-542/09

La Corte di Giustizia apre uno spiraglio per le cause dei medici specializzandi 1982/1993.

“Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.”

La sentenza nella sezione Contenzioso.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1005/2011

L’intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, dà comunque luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente.

La sentenza:

TRIBUNALE DI CASSINO E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA E VARIABILE AZIENDALE.

Finalmente viene affermato chiaramente il diritto del dirigente medico all’incarico di alta professionalità superato il quinquennio di anzianità:
“Il dirigente medico di I° livello ha diritto a svolgere funzioni e competenze di natura dirigenziale, nell’ambito di un incarico dirigenziale “di natura professionale” confacente alla propria posizione di dirigente sanitario con anzianità di servizio superiore al quinquennio. Ne consegue pertanto che in accoglimento del ricorso deve ordinarsi all’Azienda sanitaria di conferire allo stesso funzioni e competenze di natura dirigenziale, attraverso l’attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale.”

La sentenza nella sezione “Contenzioso”

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.2292/2011.

Legittime le modifiche alla regressione tariffaria ed ai criteri di appropriatezza delle prestazioni anche se con effetto retroattivo.

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.2187/2011

L’art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito
annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento
del numero degli specialisti da formare annualmente.
Nell’ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater” del
decreto predetto.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.8836/2010

La giurisduzione sulle controversie relative alle posizioni organizzative spetta al giudice ordinario.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.13746/2011

La Cassazione supera nuovamente il principio (o mito?) della autodeterminazione in materia di salute:

“Colpevole il medico quando non è possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico.”

LA CASSAZIONE INTERPRETA RIGIDAMENTE LE NORME IN MATERIA DI RISCHIO RADIOLOGICO

1) Nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale

esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato (sent. n.3748/2011).

2) L’indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso,

dell’ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali

condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio.

(sent. n.4525/2011).

Le sentenze in Lavoro/comparto.

CIVILE, SENTENZA N N.28287/2011

La Corte chiarisce i presupposti della responsabilità medica: colpa e nesso di causalità.

Nel caso oggetto della sentenza la Corte di Appello non accertò la doverosità di un esame diagnostico (TAC), alla luce dei protocolli medici in vigore e alla stregua della sintomatologia palesata dalla paziente (poi deceduta).
E’ ininfulente pertanto l’esistenza del solo nesso causale, e cioè che il tempestivo accertamento diagnostico mediante TAC avrebbe potuto – con elevato grado di credibilità razionale – impedire l’evento.

 

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.293/2011.

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati):

La Corte Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma (articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), che aveva escluso la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso di inflazione programmato, dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge,costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento.


LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE SONO ESENTI I.V.A.

Risoluzione n.128/E dell’Agenzia delle Entrate:

 

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE.

La giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario, anche se è necessario un giudizio tecnico circa l’urgenza del ricovero.

Cassazione, SS.UU. 05/12/2011 n.25925:

 


IL GOVERNO VARA IL PACCHETTO “GIUSTIZIA”.

Approvato il 16/12/2011 un decreto legge che è in corso di pubblicazione.


Anche le persone fisiche, le famiglie ed i piccoli imprenditori indebitati potranno proporre un concordato con i creditori.

Altri interventi in materia di sovraffollamento delle carceri e diritti dei detenuti.


Il testo:

 

LA TERZA MANOVRA CORRETTIVA 2011.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO APPROVATO IL 04/12/2011


Si segnalano:

1) L’abolizione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata (art.6).

2) Norme in materia di Farmacie e parafarmacie

(art.32, liberalizzazione dei farmaci di fascia C, che potranno essere venduti anche al di fuori delle farmacie, ma solo nei centri sopra i 15mila abitanti. E’ essere definita sleale la pratica commercialeche vede imprese di produzione adottare prassi o condizioni contrattuali in maniera discriminatoria tra farmacie e parafarmacie. Per quanto riguarda il numero di esercizi, è stato previsto anche un abbassamento del quorum per l’autorizzazione dei presidi (da 5mila a 4mila abitanti per ogni farmacia) che dovrebbe portare all’ampliamento della rete.


REGIONE SICILIANA E REGIME DI RICOVERO NELLE R.S.A.

Con la circolare 24 maggio 2010 l’Assessorato pone un limite di 12 mesi al ricovero in R.S.A. e pone il 50% della rettta di degenza a carico dell’assistito e degli obbligati agli alimenti (vedi il testo: ).

MA SU RICORSO PATROCINATO DA DIRITTOSANITARIO.COM CAMBIA IDEA
ed ammette la proroga!

Vedi in  “Accreditamento/Budget&Tariffe”.

PER IL CONSIGLIO DI STATO INVECE LE RETTE DI DEGENZA NON POSSONO ESSERE POSTE A CARICO DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI:

“I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 ter. dell’art. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l’esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell’erogazione di prestazione sociali agevolate” (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave, sentenza n.5185/2011).

I Tribunali di Parma e di Ferrara confermano la giurisprudenza amministrativa.

Le sentenze in “Accreditamento/Budget&Tariffe”


RACCOLTA DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI DEL’ARAN SUI CC.NN.LL.
DELLA DIRIGENZA ALLA LUCE DELLA RIFORMA “BRUNETTA”


Il testo :

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N.15991/2011:

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno,giusta disposto dell’art. 1221 c.c., comma 1), l’efficienza etiologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

 

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010


Circolare Conferenza Stato Regioni:

Lettera di diffida dei sindacati:
.



CASSAZIONE CIVILE ED INDENNITA’ DI RISCHIO RADIOLOGICO

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative,è dovuta solo in connessioneai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamenteespletate, si trovavano esposti, in manieranè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenutodal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.

La sentenza nella sezione Contenzioso.


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. RICONOSCE E TUTELA L’EMBRIONE UMANO

“E’ esclusa la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo”.


CASSAZIONE CIVILE SS.UU. E INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA

La violazione delle regole di procedura o di buona fede nel conferimento dell’incariconon comportamento il suo annullamento, ma solo il risarcimento del danno per perdita di chances.



CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA’ DI TERAPIA SUBINTENSVA

La Cassazione precisa che l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”,

bensì nel senso di  “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive.
L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).


La sentenza nella sezione “Contenzioso”.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E REPERIBILITA’ IN GIORNO FESTIVO


La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo.
Anche se i contratti collettivi prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto, il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della
relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

La sentenza nella sezione “Contenzioso”.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO IN ISTITUTO

L’INPS, con messaggio del 26-09-2011, n.18291 precisa che
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.”



LA SECONDA MANOVRA CORRETTIVA 2011


Il testo del maxiemendemaneto approvato:

 


LA CASSAZIONE SPEZZA UNA LANCIA IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI:

La prescrizione decennale matura solo da quando lo Sato Italiano ha adempiuto alla direttiva comunitaria (1999).

La sentenza:

LA PRIMA MANOVRA CORRETTIVA 2011

Il testo coordinato con le modifiche approvate in parlamento: clicca

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il
personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro.
Il testo:

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14019/2011

Se l’intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.785/2011

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso

della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in cso di dubbio, di un

tempestivo intervento del medico.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

MANOVRA DI STABILIAZZAZIONE FINANZARIA 2011

Approvato il decreto legge “Disposizioni urgenti per la stabiliazzazione finanziaria”.

Tra le norme il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici sino al 2014, il blocco delle assunzioni, l’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile.

Ecco il testo:

 

CORTE DEI CONTI SEZ. LOMBARDIA, SENTENZA N.374/2011

La Corte assolve il medico dall’accusa di iperprescrizione di farmaci, ma lo condanna per danno da “disservizio”.

La sentenza: 

TRIBUNALE DI NOVARA, SENTENZA DEL 03/06/2011

Nella responsabilità civile il nesso causale è provato in base al “più probabile che non”.

La sentenza nella sezione “Responsabilità/Giurisprudenza”

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67


Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 dellalegge 4 novembre 201, n. 183.

Il testo in “Legislazione”


VADEMECUM SUL CONSENSO INFORMATO


Il testo in “Responsabilità/Consenso”



CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SENTENZA NEL PROCEDIMENTO C-542/09


La Corte di Giustizia apre uno spiraglio per le cause dei medici specializzandi 1982/1993.

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.”


La sentenza nella sezione Contenzioso.


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1005/2011


L’intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, dà comunque luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente.


La sentenza:

 


TRIBUNALE DI CASSINO E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA E VARIABILE AZIENDALE.


Finalmente viene affermato chiaramente il diritto del dirigente medico all’incarico di alta professionalità superato il quinquennio di anzianità:
“Il dirigente medico di I° livello ha diritto a svolgere funzioni e competenze di natura dirigenziale, nell’ambito di un incarico dirigenziale “di natura professionale” confacente alla propria posizione di dirigente sanitario con anzianità di servizio superiore al quinquennio. Ne consegue pertanto che in accoglimento del ricorso deve ordinarsi all’Azienda sanitaria di conferire allo stesso funzioni e competenze di natura dirigenziale, attraverso l’attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale.”

La sentenza nella sezione “Contenzioso”

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.2292/2011.

Legittime le modifiche alla regressione tariffaria ed ai criteri di appropriatezza delle prestazioni anche se con effetto retroattivo.

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.2187/2011

L’art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario
nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario
nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento del numero degli specialisti da formare annualmente.
Nell’ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater” del decreto predetto.

 

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.8836/2010

La giurisduzione sulle controversie relative alle posizioni organizzative spetta al giudice ordinario.

 


CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.13746/2011


La Cassazione supera nuovamente il principio (o mito?) della autodeterminazione in materia di salute:

“Colpevole il medico quando non è possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico.”


 


LA CASSAZIONE INTERPRETA RIGIDAMENTE LE NORME IN MATERIA DI RISCHIO RADIOLOGICO

1) Nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale

esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato (sent. n.3748/2011).

2) L’indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso,

dell’ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali

condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio.

(sent. n.4525/2011).

Le sentenze in Lavoro/comparto.

CASSAZIONE PENALE SENTENZA N.8054/2010.

L’osservanza delle “linee guida” non esime dalla colpa professionale.
La sentenza in “Responsabilità/Giurisprudenza”.

ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO TRA MEDICO E PAZIENTE PER DOLO

E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità.

Sentenzea del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010:

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1072/2011

La sofferenza psichica rientran nella sfera del danno biologico:
la Cassazione nega la risarcibilità del danno morale ed esistenziale se è già stato risarcito il danno biologico.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.


NOTA OPERATIVA INPDAP N.56/2010

Età pensionabile dei dirigenti medici ai sensi della L.n.183/2010:

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS.UU., SENTENZA N.24418/2010

Il termine di prescrizione per chiedere il rimborso degli interessi passivi con anatocismo pagati alle banche è di dieci anni dalla chiusura del conto e retroagisce sino al momento dell’apertura del conto.

La sentenza:

LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SUL
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN AMBITO EUROPEO.


Il testo:

 

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LAVORO DIVENTA FACOLTATIVO:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 28/E

IRAP, autonoma organizzazione – giurisprudena della Corte di Cassazione, ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente.

Il testo della circolare:

 

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.7800/2010

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

La sentenza nella sezione Lavoro/Sanità

MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE DEL 18 NOVEMBRE 2010

In merito alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

La Circolare:

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Deliberazioni nn.88 e 113 in materia di standard di qualità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

 

IL TAR SARDEGNA RICONOSCE IL DIRITTO DEL DISABILE DI USUFRUIRE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER 24 ORE SETTIMANALI

a prescindere dai limiti alle assunzioni imposti dalla legge.

 


CASSAZIONE CIVILE, SS.UU. SENTENZA N.8836/2010

Ritardo e/o mancato conferimento delle posizioni organizzative: è competente il giudice ordinario e può essere proposta azione di risarcimento danni per la perdita della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.

La sentenza nella sezione Lavoro/comparto.

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.2352/2010

Il lavoro del professionista rientra negli ambiti degli artt. 1,4,35 primo comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l’Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta.


APPROVATO IL “COLLEGATO LAVORO”

In sintesi le novità:

  • L’eta pensionabile dei dirigenti del ruolo medico e sanitario possono restare in servizio fino a settanta anni.

  • Abrogato il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro.

  • Disciplinata la risoluzione arbitrale delle controversie.

  • Alla impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve seguire entro centoottanta giorni il deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 settembre 2010 n. 6938

Il Consiglio di Stato adotta una linea restrittiva:

Le autorizzazioni sanitarie, per l’importanza degli interessi pubblici coinvolti, radicati dall’art. 32 Cost., sono necessariamente rilasciate subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura); per il carattere fiduciario dell’autorizzazione, il suo titolare deve coincidere con la persona del gestore, per cui la stessa autorizzazione non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici, per il generale principio d’immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A.

La sentenza in Accreditamento/Giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14628/2010

La Corte differenzia il licenziamento disciplinare da quello per responsabilità dirigenziale, le conseguenze riguardano la necessità o meno del parere del Comitato dei Garanti ed il soggetto competente per l’istruttoria.

La sentenza nella sezione Lavoro/Licenziamento.

Sullo stesso tema:

CORTE D’APPELLO DI POTENZA, SENTENZA DEL 19/01/2010

Nella sezione Lavoro/Licenziamento.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.10009/2010 – INDENNITA’ DI COORDINAMENTO

Per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento è sufficiente lo svolgimento effettivo di tali funzioni, purchè di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere

di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.

La sentenza nella sezione Lavoro/Comparto.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.19280/2010

In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il concorso di colpa del lavoratore esonera totalmente l’imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo “tipico” al quale è addetto ed alle direttive ricevute.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.2352/2010

Il lavoro del professionista rientra negli ambiti degli artt. 1,4,35 primo comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l’Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta.


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. lavoro, Sentenza, 26-07-2010, n. 17511

Va retribuito il tempo necessario per recarsi al lavoro?
Secondo la Cassazione ciò si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, e, in particolare, ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N.87/E

L’Agenzia chiarisce (?) la fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito di strutture private non convenzionate –
Articolo 10, primo comma, n. 18 e n. 19, DPR n. 633/1972

Il testo:

 

APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA MANOVRA STRAORDINARIA 2010

Le misure principali:
– Il blocco per tre anni degli aumenti contrattuali dei dipendenti pubblici (art.9, comma1).
– La possibilità di non rinnovare gli incarichi dirigenziali, anche in caso di valutazione positiva (art.9, comma 32).
– Il passaggio al TFR di tutti i dipendenti pubblici (cui la liquidazione sarà erogata in parte con il sistema del trattamento di fine servizio – 1/15 retribuzione dell’ultimo anno * 0,80 – ed in parte con il sistema contrributivo).
– Il rinvio al 31/12/2010 dell’attuazione della normativa in materia stress lavoro-correlato (D. Lgs. 81/2008).

Il testo del maxi emendamento finale:

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.17752/2010

La Corte da ragione all’INAIL: per il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” bisgona dimostrare la necessità dell’uso
del proprio mezzo e tale necessità non può essere dimostrata con una semplice “comodità”, ma deve essere collegata
alla mancanza di mezzi pubblici.

La sentenza: clicca

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11986/2010

L’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione decorre dalla definizione del procedimento.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.13672/2010.

Deve essere riconosciuto il “danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”. Pertanto il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita” (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, “non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13” (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).

La sentenza in Responsabilità/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14652/2010

Come ribadito anche da Cass., Sez. 2^, 9 marzo 2010, n. 5727, la L. 5 febbraio 1992, n. 175, recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, comminando la sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; e che pertanto va escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201, (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste.

La sentenza nella sezione “Giurisrpudenza”.

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.3479/2010.

Il prezzo dei farmaci contrattato tra Agenzia Italiana del Farmaco e Produttori, lungi dal poter essere qualificato come imposto e quindi insuscettibile di flessioni, deve essere considerato, come peraltro espressamente sancito dalla richiamata delibera, come quello massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale, il che implica la derogabilità in pejus dello stesso.

La sentenza nella sezione “Farmaceutica”.

ENTRATO IN VIGORE IL D.L. N.78/2010 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E COMPETITIVITA’ ECONOMICA”

All’art.9 il blocco degli aumenti contrattuali del pubblico impiego per gli anni 2011, 2012 e 2013, ed anche per il personale in rapporto convenzionale, senza alcun recupero successivo.
Gli aumenti per il biennio 2008/2009 non potranno superare il 3,2%; gli importi maggiori sono ridotti a partire dal mese di luglio 2010. E’ fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale.
Blocco delle assunzioni sino al 2015.
All’articolo 10 l’aumento della percentuale di invalidità all’85% al fine del diritto all’assegno.
All’art.11 interventi in materia di spesa sanitaria.
All’art.12 interventi in materia previdenziale: slittamento del pensionamento di 12 mesi e blocco del trattamento di fine servizio al 31/12/2010: dal 01/01/2011 il sistema di liquidazione sarà quello del trattamento di fine rapporto: il 6,91% della retribuzione. Vi saranno pertanto due liquidazioni una con il sistema del TFS suno al 31/12/2010 ed una con il sistema del TFR.

Il testo nella sezione “Legislazione”.

LA CORTE DI CASSAZIONE COMMENTA LA RIFORMA “BRUNETTA”

Il testo della relazione:

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11342/2010

Se il datore di lavoro tollera per apprezzabile lasso di tempo le infrazioni del dipendente, non può poi intimare il licenziamento.

La sentenza in Lavoro&Sanità/Licenziamento.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA N.8830/2010

Per la contestazione del licenziamento illegittimo è sufficiente che la lettera raccomandata sia stata spedita entro il termine di sessanta giorni (e non anche ricevuta).

La sentenza in Lavoro&Sanità/Licenziamento.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.2847/2010

Il danno per la lesione del diritto al consenso informato e alla autodeterminazione, nel caso di intervento perfettamente eseguito, sussiste solo nel caso in cui venga provato che il paziente, informato dei possibili effetti negativi collaterali, avrebbe rifiutato l’intervento.

La sentenza in Responsabilità/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.26514/2009

La Corte interviene sui danni provocati dal fumo delle sigarette, ma in modo indiretto: a titolo di danno prodotta dalla pubblicità ingannevole delle sigarette (“Light”).

La sentenza in Responsabilità/Giurisprudenza.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5809/2010

Il lavoratore che svolge il suo lavoro con “ampia autonomia decisionale”, ha diritto alla qualifica di dirigente , anche in assenza di un espresso riconoscimento scritto da parte dell’azienda.
(La sentenza si riferisce al settore privato, in quello pubblico viene riconosciuto solo il trattamento economico).

Il testo nella sezione Lavoro&Sanità/Mansioni superiori.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INTERPELLO N.6/2010

Il riconoscimento del diritto all’indennità per il rischio radiologico in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione.

Il testo:

 

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.1205/2010.

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento del D.M Sanità 12 settembre 2006, recante “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, in ragione del riscontrato difetto di istruttoria in rapporto ai parametri normativi regolatori della materia.
Il problema aperto è se continui o meno ad applicarsi lo sconto tariffario previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 299 del 27 dicembre 2006 – supplemento ordinario n. 244, la quale all’art. 1, comma 796, lettera o).

Il testo della sentenza nella sezione: Accreditamento/Budget&Tariffe.

LA CASSAZIONE CONFERMA CHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO E’ SOGGETTO A TASSAZIONE

Sentenza n.6754/2010 in Lavoro&Sanità/Mobbing.

IL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA DIRITTO A SVOLGERE DELLE DIFESE ORALI

Anche se ha già prodotto delle memorie difensive scritte.
Cassazione Civile sentenza n.6845/2010 in Lavoro&Sanità/Licenziamento.

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.1581/2010

Il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, anche se nullo, produce tutti gli effetti economici.

La sentenza nella sezione Lavoro/Giurisprudenza.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5119/2010

Annullamento di selezione del personale e risarcimento del danno per perdita di chances: la Cassazione limita la discrezionalità del datore di lavoro.

In particolare la Cassazione afferma che la valutazione dei candidati spetta al datore di lavoro, tuttavia, al fine del calcolo delle probabilità di superamento della selezione, il giudice non si può esimere dal l’apprezzare in concreto ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire alla necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tal fine funzionale e coerente.

La sentenza nella sezione Lavoro/Giurisprudenza.

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO, LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE SI COMPUTA NEL CALCOLO DEL TFS

Con due decisioni contestuali il Tribunale di Catania conferma che nella base di calcolo del trattamento di fine servizio va inclusa la retribuzione di posizione variabile dei dirigenti.

Il testo nella sezione Contenzioso.

CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, SENTENZA DEL 10/12/2009

Per la prima volta una grave patologia viene collegata causalmente all’uso prolungato di cellulare e cordless per motivi di lavoro. L’INAIL condannato al pagamento della rendita per malattia professionale.

Il testo nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA N.4063/2010

La Cassazione concede ampio spazio alla prova del demansionamento mediante presunzioni ed il ricorso alla comune esperienza.

 

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.2847/2010

Diritto alla autoderminazione circa le cure mediche, consenso informato, risarcimento da temporaneo danno alla salute.
Necessità dell’accertamento che nel caso di consenso informato il paziente avrebbe rifiutato l’intervento (ovviamente correttamente eseguito).

Il testo:

 

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.46152/2009

E’ legittimo rifiutare il ricovero di un paziente se l’allarme è ingiustificato; non vi è reato di omissione di atti di ufficio.

La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.997/2010

Anche le spese sostenute nella fase stragiudiziale possono essere comprese nella successiva richiesta giudiziale di risrcimento danni come danno emergente.

Il testo nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.20790/2009

Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verificono delle complicazioni post operatorie il medico non può esimersi da colpa lieve per il fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

L’approfondimento nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza

APPROVATI I CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E STPA DEL BIENNIO 2008/2009 E LE NORME INTEGRATIVE.

Ecco i testi:

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.15245/2010.

Il filgio maggiorenne ed economicamente indipendente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la morte del padre se dimostra che quest’ultimo sosteneva economicamente il primo (caso relativo a decesso per errore medico). La sentenza estende il risarcimento oltre i caso di figli minorenni o non economicamente indipendenti, ed oltre il minimo dell’obbligo degli alimenti.

La sentenza nella sezione “Responsabilità”/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.25/2010.

Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.

La sentenza nella sezione “Responsabilità”/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.26516/2009

La Corte interviene in materia di commercializzazione di sigarette, obblighi di informativa al consumatore e pubblicità ingannevole;
l’attività di produzione e vendita di tabacchi viene definita per la prima volta “attività pericolosa” e viene inquadrata nella responsabilità oggettiva.

La sentenza nella sezione “Responsabilità”/Giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. SENTENZA N.26633/2009

La Corte rigetta definitivamente le richieste di differenze retributive per il “compenso aggiuntivo”.

La sentenza nella sezione “Lavoro/Altri rapporti”

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 29 dicembre 2009 n. 8949

Quando è possibile istituire nuove farmacie in deroga al criterio demografico.

La sentenza nella sezione “Farmaceutica”.

LA CORTE DI GIUSTIZIA CE SANCISCE DEFINTIVAMENTE IL DIIRITTO DEGLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO
A PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI.

Un passo decisivo verso l’ “economia sociale”.

La sentenza nella sezione “Terzo settore”.

LA CASSAZIONE ESCLUDE IL DOPPIO INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE PER LE CASE DI CURA.

La Corte interviene in una controversia relativa all’inquadramento a fini contributivi previdenziali di una casa di cura,
che pretendeva l’inquadramento nel settore commercio in luogo di quello operato dall’INPS nel ramo industria

(con riferimento alle imprese operanti prima dell’entrata in vigore della legge n. 88 del 1989).

Il testo nella sezione Accreditamento.

ENTRATA IN VIGORE LA CLASS ACTION CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Una presa in giro: niente risarcimento.

Il testo nella sezione Legislazione.

MODIFICHE AL PIANO REGIONALE DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO:

Superata in questo modo ogni questione circa il passaggio della titolarità della convenzione/accreditamento.

Il testo coordinato nella sezione Accreditamento/I soggetti.

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.25236/2009.

La Cassazione conferma: no a duplicazioni di risarcimento automatiche per danno esistenziale, morale, etcc…
Ogni voce di danno va provata e non ci si può limitare a chiedere una percentuale del danno biologico accertato.

Il testo nella sezione “Responsabilità”

T.A.R. BARI, SENTENZA N.3246/2009.

Il T.A.R. Bari opta per la natura oggettiva dell’accreditamento, purchè il soggetto subentrante o incorporante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

La sentenza nella sezione Budget & Tariffe

CONSIGLO DI STATO: SENTENZA N.7236/2009

Il Consiglio di Stato boccia l’extrabduget.

La sentenza nella sezione Budget & Tariffe.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 giugno 2009 n. 4237 –

La casa di cura ottiene il risarcimento dei danni per la revoca illegittima dell’accreditamento.

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 44 della L. n. 833/1978, è ravvisabile sia la lesione dell’interesse legittimo pretensivo della Casa di cura, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale di accreditamento provvisorio, sia il danno c.d. “da disturbo”, posto che la Casa di cura può agire per ottenere il ristoro del pregiudizio patito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui era già titolare (nella specie, in quanto convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per molteplici branche specialistiche già da molto tempo – nella specie, dal 1979).

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale, il danno emergente va quantificato in misura pari al minor utile realizzato a causa della risoluzione del rapporto convenzionale e del mancato accreditamento delle prestazioni sanitarie con la Regione per il periodo in cui la convenzione non ha avuto effetto, tenendo conto dei risultati conseguiti e documentati nel passato, nonché della riduzione, che nel tempo si è avuta, della durata media dei giorni di degenza. Su detto valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e gli interessi, dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione della convenzione fino al riconoscimento dell’accreditamento, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Il testo nella sezione “Accreditamento/giurisprudenza”

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 3 novembre 2009 n. 23201

Pubblico impiego – Mansioni e funzioni – Mansioni superiori svolte – Differenze retributive – Spettano ex art. 36 Cost. anche nel caso di mansioni corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento – Condizioni – Individuazione.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

QUOTIDIANO “LA SICILIA” DEL 19/11/2009: DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE LA FORNITURA DI UN “GINOCCHIO ELETTRONICO” EXTRA NOMENCLATORE TARIFFARIO. APERTA UNA NUOVA STRADA.

L’ultimo nomenclatore tarifarrio delle protesi infatti è stato approvato nel 1999 e da allora non è stato più rinnovato, nonostante in dieci anni la tecnologia abbia fatto passi da gigante.

Accolto il principio che nel caso in cui la protesi extra nomenclatore sia indispensabile per il recupero funzionale essa deve essere autorizzata.

APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO:

Il testo nella sezione “legislazione”.

PER IL TRIBUNALE DI MILANO IL CONSENSO INFORMATO NON COMPRENDE LE CONSEGUENZE “ANOMALE” DELL’INTERVENTO.

Caso di paraparesi spastica prodotta da encefalomielite acuta disseminata post vaccinica, che statisticamente occore in un caso ogni milioni di dosi di vaccino inoculate.

La motivazione non convince: anche 1 caso ogni milione è un evento prevedibile (anzi previsto).

La sentenza:

 

LA REGIONE SICILIANA APPROVA IL “Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio”

Il link alla GURS: 

LA REGIONE SICILIANA DETTA LE LINEE DI INDIRIZZO SULLA APPLICAZIONE DEI CCNL DELLA SANITA:

Il link alla GURS:
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UN ESEMPLARE CASO DI MOBBING: DOPO VENT’ANNI, E GIA’ IN PENSIONE, AL DIRIGENTE MEDICO VIENE RICONOSCIUTO CHE AVEVA DIRITTO AL POSTO DI PRIMARIO

La base di partenza per il risarcimento del danno è di € 750.000,00:

 

 

CORTE D CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.15377/2009 – RETTA DI DEGENZA (C.D. QUOTA ALBERGHIERA)

Per la Cassazione la giurisdizione in merito al pagamento della retta per “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario. La giurisdizione esclusiva in merito alle “spese di spedalità” si riferisce ormai ad ipotesi abrogate e superate dalla L.833/1978.

Il testo nella sezione dedicata.

Regione Siciliana: pubblicato il decreto che autorizza gli incarichi ambulatoriali per i medici veterinari

Sulla G.U.R.S. del 18/09/209 n.43 è stato pubblicato il decreto 04/09/2009 “Trasformazione dei contratti di diritto privato dei medici veterinari in incarichi ambulatoriali ai sensi dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009”.

Il passaggio deve avvenire però senza ulteriori oneri a carico del S.S.R. e pertanto potrebbe aversi una riduzione di ore per osservare il trattamento economico previsto dall’ACN 2005.

Il testo: clicca

MOBBING NEWS 2009: UN ANNO DI SENTENZE SUL MOBBING, A CURA DELL’AVV. SIMONETTA DELLE DONNE

La sintesi nella sezione Lavoro/mobbing

DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE IL PRIMO DECRETO INGIUTIVO NEI CONFRONTI DELL’INPDAP PER IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE DI TFS DERIVANTI DALLA MANCATA INCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE.

Per una retribuzione di posizione variabile mensile di € 250,00 la differenza è di circa € 7.000,00.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.28553/2009.

Il mobbing del Direttore Generale giustifica anche le misure cautelari.

 

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.31905/2009.

Commette il reato di cui all’art.591 c.p. il coniuge che abbandona il marito a casa per trascorrere un periodo di vacanza nel caso in cui questi non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane.

La sentenza:

 

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.27477/2008 (INEDITA)

I turni di pronta reperibilità svolti in giorno non lavorativo non danno diritto a riposo compensativo.

La sentenza nella sezione Contenzioso.

LA CASSAZIONE CI RIPENSA: IL DIRITTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI.

Si tratta infatti dell’inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti.

 

IL MINISTERO DELLE FINANZE PRECISA I REQUISITI PER L’ESENZIONE ICI DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Per il Ministero la “non commercialità” deve riguardare sia il soggetto che l’attività esercitata.
In particolare è da considerare non commerciale l’attività sanitaria svolta al di fuori delle regole di mercato da soggetti concessionari, convenzionati o accreditati.

Ecco il testo:

 

LA CORTE COSTITUZIONALE RENDE NOTE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA L.40/2004.

Le motivazioni della Corte non dissipano i dubbi su un intervento che contrasta con altre norme della stessa legge (vedi divieto di crioconservazione e di selezione genetica) e che interferisce con scelte decisive di spettanza del legislatore.

Ecco il testo: clicca

TRIBUNALE DI CATANIA: ORDINANZA COLLEGIALE N.75/2008 IN TEMA DI FORNITURA GRATUITA DI FARMACI IN SPERIMENTAZIONE

Significativa ordinanza collegiale del Tribunale di Catania, che ha ordinato al Ministero della Salute l’erogazione gratuita per il tempo di un anno del farmaco Rh-IGF-1 (Somatomedina C) a persona malata di SLA, pur in assenza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia e sulla base delle sperimentazioni scientifiche internazionali positive sinora documentate.

Dichiarata anche la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto il diritto alla salute (che qui si avvicina al diritto alla vita) in tali casi è assolutamente incomprimibile.

Il testo in “Assistenza”.

ACCESSO AI DATI SANITARI:

Il Consiglio di Stato consente l’accesso ai dati sanitari per acquisire elementi informativi e prognostici, relativi alle assenze per malattie dei propri colleghi, da utilizzare in processi nei quali si controverta della posizione di lavoro del ricorrente.

PUBBLICATE LE LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DI DOSSIER SANITARIO
(G.U. n. 71 del 26 marzo 2009)

Ecco il testo:

Circolare n.18/E:

 

CORTE COSTITUZIONALE E TARIFFE DEGLI SPECIALISTI: LEGITTIMA LA DECURTAZIONE TARIFFARIA (CON QUALCHE DUBBIO).

Con la sentenza n.94/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La decisione tuttavia non mette fine alla questione poichè si basa anche sul presupposto della temporaneità della normativa, che è applicabile sino al 31/12/2008. Infatti ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l’art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate». Tuttavia sembra il termine del 31 dicembre 2008 non implica la decadenza delle tariffe, ma solo un obbligo di provvedere nuovamente all’adeguamento.

Ecco li testo:

CORTE COSTITUZIONALE E LEGGE “40”

A un esame più pacato sembra che non cambierà molto dopo la sentenza con la quale la Corte ha abolito il limite numerico (tre) all’impianto degli embrioni.
Il sottosegretario Eugenia Roccella ha preannunciato l’arrivo di nuove linee guida per evitare una applicazione disomogenea della legge.
Anche in questo caso il rischio è che il diritto si trasformi in una tutela legalizzata degli interessi del più forte o del più fortunato nei confronti del più debole o sfortunato (sia embrione, nascituro o uomo).

Il link al sito Clicca:
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Retribuzione di posizione, variabile aziendale, dei dirigenti medici dell’Azienda U.S.L. n.3 di Catania.

L’Azienda USL n.3 di Catania, con la deliberazione n.19/2009, ha vanificato lo scatto di anzianità quinquennale previsto dall’art.27 del CCNL del 2000, in quanto ha previsto che al livello “D” (cui era già assegnato il punteggio “16”, pari ad € 222,08 mensili) sia ora assegnato il punteggio “0” (zero) e che al livello “C” (cui era già assegnato il punteggio “30”, “45” o “50”) sia ora assegnato, a discrezione, il punteggio “16” o “30”. In tal modo chi ha maturato da tempo l’anzianità di cinque anni, anche se conseguirà il formale passaggio al livello “C”, non godrà di alcun aumento retributivo, mantenendo il punteggio “16”, mentre in effetti aveva già maturato il passaggio al livello “C”, con punteggio “30”, prima della approvazione della predetta deliberazione.

La differenza retributiva tra “16” e 30” è di circa 2.500,00 annui.

Tale nuova deliberazione lede anche i diritti dei medici ex convenzionati entrati in servizio dal 01/09/2006, in quanto a questi medici non è stata a ancora riconosciuta l’anzianità di servizio, e qualora gli sarà riconosciuta, gli sarà assegnato il punteggio “16” e non più il “30”.

A causa dei limiti imposti dalla legge di riordino del SSR, chi non impugnerà tale deliberazione rimarrà definitivamente pregiudicato nei suoi diritti.

TRIBUNALE DI CATANIA, SENTENZA N.950/2009 IN TEMA DI REDISTRIBUZIONE DELLE ECONOMIE DI BUDGET.

Il Tribunale di Catania rigetta la domanda contro la Azienda U.S.L. n.3 di Catania, ritenendo non vincolante il verbale delle decisioni di un “tavolo tecnico” con i rappresentanti degli specialisti a causa della mancata sottoscrizione del Direttore Generale (il verbale infatti era stato sottoscritto solo dal Direttore Amministrativo).
Sul piano di diritto la sentenza è corretta, tuttavia la parte attrice non ha adeguatamente indagato sui poteri del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, i quali, essendo dirigenti, avrebbero potuto impegnare l’ente in quanto forniti di una delega formale di poteri da parte del Direttore Generale (come in effetti vi è nell’ambito della Azienda U.S.L. n.3 di Catania). La sentenza pertanto potrebbe essere appellabile.

 

 

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.6907/2009:

Inveire e gridare continualemente contro i propri subordinati è mobbing:

 

T.A.R. PALERMO: INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO.

Nel discorso del Presidente del T.A.R. lo stato del contenzioso in materia di budget e tariffe:

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PER LA CASSAZIONE IL DIRIGENTE LICENZIATO IN BASE AD ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO VA REINTEGRATO:

E non è necessario impugnare l’atto illegittimo innanzi al T.A.R.: sentenza n.3677/2009:

 

CASSAZIONE CIVILE SS.UU. SENTENZA N.2867/2009:

La giurisdizione in materia di rimborso di spese mediche sostenute all’estero spetta sempre al giudice ordinario (Tribunale del Lavoro).

Il testo:

 

AI GENITORI DEL MINORE SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO

“Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso”.

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS.UU., SENTENZA N.24418/2010

Il termine di prescrizione per chiedere il rimborso degli interessi passivi con anatocismo pagati alle banche è di dieci anni dalla chiusura del conto e retroagisce sino al momento dell’apertura del conto.

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE SEZ. I – SENTENZA N.265 DEL 11 SETTEMBRE 2008

E’ legittimo il termine dilatorio di 120 giorni prima del quale i creditori della pubblica amministrazione non possono intimare l’atto di precetto ed agire in via esecutiva. La Corte ritiene giustificata la disparità di trattamento rispetto ad i debitori privati!

 

LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE AMPLIA L’AMBITO DELL’AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO

Ai danni “riflessi” e “mediati”. Si aprono nuove opportunità per il rimborso di spese mediche o di prestazioni rese dai soggetti accreditati extra budget:

Il testo:

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA, SENTENZA N.762 DEL 16 SETTEMBRE 2008

Il C.G.A. abbandona la tesi della c.d. pregiudizialità amministrativa. D’ora in poi è possibile chiedere il risarcimento del danno da provvedimenti illegittimi anche dopo il decorso del termine per l’impugnazione degli atti purchè entro il termine di prescrizione di cinque anni.

 

CASSAZIONE CIVILE SS.UU. SENTENZA 28 FEBBRAIO 2007 N.4636

Con una sentenza che si può definire storica la Cassazione apre le porte alla deroga alle norme sulla giurisdizione per ragioni di connessione.

“il principio di concentrazione delle tutele insito nell’art.11 Cost. impone di ritenere che il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione…dedotta”.

La sentenza merita di essere meditata con calma, ma è densa di conseguenze.

Si pensi ad esempio ad un caso di “mobbing” nel pubblico impiego che viene attuato con molteplici azioni, ma principalmente con la soppressione o il declassamento (illegittimi) dell’ufficio di un dirigente.

Il dirigente, impugnando l’atto di organizzazione innanzi al T.A.R., potrebbe in quella sede chiedere il risarcimento non solo dei danni patrimoniali derivanti dalla diminuzione della retribuzione, ma anche dei danni non patrimoniali.

Corte Costituzionale 19 dicembre 2006 n.426

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del’art.13 D.LGs. 38/2000 nella parte in cui non consente l’applicazione della nuova disciplina dell’indennizzo INAIL per danno biologico agli eventi occorsi prima del 25 luglio 2000.

La disparità di trattamento tra diversi soggetti è evidente e tuttavia la Corte ritiene di non poter entrare nel merito delle scelte discrezionali del legislatore; in particolare ritiene che la scelta del discrimine temporale per l’applicabilità della nuova disciplina non sia censurabile sotto il profilo della ragionevolzza ed uguaglianza di trattamento (sul che ci sarebbe molto da dire…).