DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)
Testo aggiornato alla LEGGE di conversione 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n.164)
Fonte: normattiva.it (i testi non hanno carattere di ufficialità)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa 1. Il trattamento
economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della
carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche
elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di
cui all'allegato A, non puo' superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri ((sei principali))
Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'
superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari
degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per
trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle
retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze
percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli
erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituita
una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da
quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat,
che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni
anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione
della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti
all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel
Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione e' a
titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e'
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la
metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la
ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono
provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente
riviste entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio
in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni
adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di
cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle
prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le
retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora determinati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 Auto blu 1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate
adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla
loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
al fine di ridurne numero e costo.
Art. 3 Aerei blu 1. I voli di Stato devono essere limitati al
Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte
costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e
rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
Art. 4 Benefits 1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica,
dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi
incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche
negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne'
destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad
organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme
le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o
di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 5 Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali 1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e
per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre
2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per
gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti
dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria,
militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa la Consob, sono
ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della
riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano
al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonche', per gli
organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento
del personale.
((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti per legge che operano presso il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248)).
Art. 6 Finanziamento dei partiti politici 1. Ferme restando le
riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo 2, comma 275, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5,
primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto di un
ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una riduzione complessiva del
30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto
periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e'
interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto
esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di
anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 7 Election day 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali
per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle
regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,
compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in
un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al
comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.
Art. 8 Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione
pubblica 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito
istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco
delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote
di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche' una
rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o
l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e indicano
se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole societa'
hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
Capo II
Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche
Art. 9 Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello Stato 1. Dato l'obiettivo di
razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa
storica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di
indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire
dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un
ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni
standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali
dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticita'
nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le
possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di
miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In
particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono
proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni,
anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro
complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali
dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati,
indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la
realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le amministrazioni
centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e
facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella
forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al
comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei
dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al comma 1,
sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle
Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali
dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli
interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le
Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi
triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a
realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza
verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi
precedenti da inserire nella legge di stabilita', ovvero con apposito
disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio
dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma
5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle
finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato
di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra
gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.
Art. 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa
pubblica 1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati
di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato
assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in
termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al
comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella
di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti
interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo
comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non
risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano
impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello
Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni
di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilita'
individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non
pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad
esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non
oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualita'
di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle
autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo
occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree
sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio,
per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio
successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare delle
somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma
38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate
all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare degli
stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei
versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in
ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che
dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente,
con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo
occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree
sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini
della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo
specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il
correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati
per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da
eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio
decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi
costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante
da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto puo' essere
reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la
possibilita' di ((adottare)) variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la
misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di
spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non
pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative
norme sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione e'
disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle
competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin
dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente
variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le
variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno
effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito
degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette
obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi,
le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle vincolate a particolari
meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro
evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le
parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti
dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle
risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere incrementato, per l'anno
2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del fondo
di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio
dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate -
((Fondi di bilancio")).
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su
conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo
1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento
dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco
i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello,
presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonche' i
dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di
cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte
dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o
sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel
registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli incontri
istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o
comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia,
nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa
complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla
legislazione vigente nonche' dal patto di stabilita' interno, dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli
fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e secondo i termini e le modalita' individuati con il decreto di
natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato
articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
Art. 11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 1.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma
457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure
dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti
riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e
delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto
all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi
gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per
le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica,
il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di
Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il
proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito
con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attivita'
delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di
approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle
disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti
effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di
acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di programmazione,
controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attivita' di
controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa
vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti
in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute
nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488 sono
nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di
quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita' di
controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ai
fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto
dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni
di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui
al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi
ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da
versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal
contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di
spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della
giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono
individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per
l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip
S.p.A., in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto
di cui al presente comma definisce altresi' i termini principali della
convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo'
prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari
negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario
delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453
e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica
della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti,
sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di
cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai
sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro
conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 12. La relazione di cui
all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo per ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili
pubblici 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da
parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio
sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con
riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e
privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli
interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per
finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche
previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero
degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli
articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili
demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle
predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia
del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente
dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di
proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia
del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel
caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le
previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio
di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare
sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei
lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi
titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di
interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita',
l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che,
in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i
progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni
quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti
ad ambiti territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri
soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici
centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli
accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia
del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle
Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a
decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente
per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati
dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei
predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti
di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma
618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n.191; dall'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono
inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate
in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al
comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data della
stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi
manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni
interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro,
e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello
Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano
esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dal comma 2 , nonche' i beni immobili
all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la
preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in
essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa ((previsti)) all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ((1))
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si
avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad evidenza
pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla
razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e
fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni
di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio
2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo
conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di
programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni
devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le
connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la
realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il
termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma
senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le
parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare
la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la
razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso
la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi
previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di
attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, ((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.
Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo
le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi
agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti
emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che
li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30
gennaio 2008, n. 43 e del ((conto)) generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti:
"rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei
conti per gli atti di rispettiva competenza".
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 luglio 2011, n. 111 ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 7, ultimo periodo, del
presente articolo la parola:
«previsto» e' sostituita dalla seguente: «previsti».
Art. 13 Rimodulazione di fondi 1. Tenuto conto delle effettive esigenze
di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' rimodulata come segue. La
dotazione del predetto fondo e' ridotta dell'importo di 100 milioni per
l'anno 2011; la medesima dotazione e' incrementata di 100 milioni di
euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma
2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, e' ridotta di 49,5
milioni di euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come
integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, e' ridotta di 252 milioni di euro
per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni
di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542
milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno
2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020.
Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi
pubblici 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti
delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene
esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai
fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei
provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto
decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta
disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie
degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa
di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto
sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei
propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente
di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante
collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita'
dei posti nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono
sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle
competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296
del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti
di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale,
avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni
vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia ((delle attivita' e delle))
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di
preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a
responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in
Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relativa
partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di
terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per
la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro
per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163,
come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla
costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le
risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di
cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da
trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce -
Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente,
un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi
sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6.
L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale,
fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del
patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla
societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche'
la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio
di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese
attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le
attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il
personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la societa'
di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.202, e'
posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a
Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa
in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio
sindacale gia' in carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di
effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta
situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale
della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari
per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della
societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione
della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito
alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito
finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti
determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per il
beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in
liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita'
culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore
cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163 e successive
modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento
al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto
legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a
legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le
attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento
a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle
funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in
servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma,
che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del
comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo
espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita';
il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede
conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in
misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13
del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, si
interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano
direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente
assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra
il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle
finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia ((e delle finanze".))
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite
all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico,
il quale entro il 31 dicembre 2011 e' conseguentemente riorganizzato
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ((ed entro))
la stessa data e' altresi' riorganizzato il Ministero degli affari
esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di
promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come
determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono
trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee
guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse
in materia di promozione ed ((internazionalizzazione))
delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza
nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e
dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da
un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della
Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione
bancaria italiana.
20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari
esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al
Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.
Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a
rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al
fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del
Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei
competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione
delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede
alla gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle
more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai
rapporti giuridici gia' facenti capi all'ICE, per i quali devono
intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni gia'
assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i
quali sono in particolare individuate le articolazioni,
rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero
dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e
all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attivita' relative
all'ordinaria amministrazione gia' facenti capo all'ICE continuano ad
essere svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine
utilizzati. Per garantire la continuita' dei rapporti che facevano capo
all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli
affari generali del Ministero dello sviluppo economico puo' delegare un
dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE
all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze
diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione
degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse
trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il
personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo
indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero,
e' attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata dal
Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a prestare
servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100
unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5 gennaio 1967,
n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti
nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione
e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il
restante personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici
diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione
dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del
Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di
indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche' delle priorita' di
politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione
delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilita' operative
delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le
modalita' di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di
personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilita'
operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo
quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base
di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' dei
decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico,
di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento
dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche'
di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle
attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -
ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse,
delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare,
ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di
diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle
riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e
degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento,
secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra
nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE.
Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico
di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato
direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza
numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo
della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale
dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai
contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non
economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello
Stato per l'UNIRE.
Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari 1. Fatta
salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti
pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di
un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di
criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e
l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non
possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei
terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta
amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un
commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non
procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti
esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della
liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del
patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in
deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i
compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale
gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del
personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si
applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario
nazionale.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di
interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di
vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i
commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1
del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub
commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati
con le medesime modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub
commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con
riferimento all'attivita' effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub
commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una
parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui;
la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli
obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare
50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla
rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei
compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario
conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e
Finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma
2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia
avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato
da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con
le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a
5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico
della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le
somme gia' riconoscibili al commissario unico.
Capo III
Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Al
fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate
nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013,
nonche' ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di
euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a
370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu'
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo'
essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le
amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli
enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che
limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del
personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni
medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'erogazione
dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di
valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle
regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del servizio
sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta
delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare
riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione
della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la
digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione
dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche
mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e
difesa, con eccezione di quello impegnato in attivita' operative o
missioni ((, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del
medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera
a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di
spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonche' il fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione,
di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi
gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la
spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di
spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e
finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie
aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste
dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai
fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla
erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli
enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo
periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con
riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci
di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi.
I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai
competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici
centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente
alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi
ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi
dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli
effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni
2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono
recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente
successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si
applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo
indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione
preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza
della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo
2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il
dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a
comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul
relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al
ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle
assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva
del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il
controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando
l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle
non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere
effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla
reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a
richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di
attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati,
che hanno svolto la visita o la prestazione." 10. Le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma
11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato
in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di
organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di
controllo.
Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria 1. Al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale))
a cui concorre lo Stato per il 2013 e' incrementato dello 0,5%
rispetto al livello vigente per il 2012 ed e' ulteriormente
incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica
Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento dell'obiettivo
di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per
gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia
di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti
disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la
determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le
attivita' delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato
Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti
dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto
all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi
compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle
prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale.
Cio', al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori
strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le
regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo
anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie
presso gli operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di
consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di
cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013,
con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura
massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi
fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalita'
stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del
30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento,
l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto
ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato
dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e'
rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di
dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi
standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che
tengano conto della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati
anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio
dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della
salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi,
tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE),
compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, e' fissata entro un
tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e
al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68. Cio' al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore
assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello
nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente determinato dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per
acquisto dei dispositivi medici:
l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del
bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di
compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni
erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia'
disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto
del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e
l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota di
compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per
l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione,
purche' assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio
economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1
sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia
di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia
raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al
netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio
2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui
alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonche', per l'esercizio 2014,
del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3
per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio
del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario
dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il
tetto indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella misura del
5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del
potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario
dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di
incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno
2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ove necessario, e' conseguentemente
rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli
anni 2013 e 2014.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo
rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di
attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al
Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con
il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi
provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei
Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della ((Costituzione)), le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del comma 88 si
interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono
prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di
rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio
sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo
stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di
ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni
della legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al programma
operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato con il presente
decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti
gia' adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici
sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta,
altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012, in modo da
garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni
contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai
sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario
regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile
del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro
stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio
sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il Patto per la
salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo
Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite
le seguenti: "nonche' al fine di consentire l'espletamento delle
funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in
attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' stato applicato il
blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta, in deroga al predetto
blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di
dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo
accertamento, in sede congiunta, della necessita' di procedere al
predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento
dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita' del
medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di
rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione
dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato
dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non
utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza
della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70
milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli
stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo
26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla
Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere
dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio e' stabilita la dotazione
annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli
accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per
le medesime finalita' di cui alla lettera a). Conseguentemente il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come fissato al comma 1, e' rideterminato, a
decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di
euro.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo
1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11,
comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dall'articolo 1,
comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.220, e' incrementato di ((105 milioni di euro)) per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). ((A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)).
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa
con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni
interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del
progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1, comma
827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al decreto
del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla
ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie
delle migrazioni e della poverta'.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalita' di
funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della
salute((. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero))
della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e
promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei
provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni
interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato
raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione
gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si
provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla
nomina di un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione ((...)) delle finalita' di cui ((ai commi 7 e 8)),
e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un
finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto
interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'
attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, e successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5
milioni di euro annui per il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia italiana
del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta
complessita' delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la
gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di
semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 4 novembre 2010, n.183, con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
(Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245, e' modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario
dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel
senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte
ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto
organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti
dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera
sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il
comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti
pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza
Stato-regioni nonche', di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il
presidente dell'Istituto superiore di sanita'; i requisiti di
comprovata professionalita' e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci,
dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennita' ai
componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica,
non possano superare la misura media delle corrispondenti indennita'
previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorita'
nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei farmaci degli
Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali
dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo' rendere nei confronti di terzi
ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge
n. 269 del 2003, stabilendo altresi' la misura dei relativi
corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di
autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita' informatiche
della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini
dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione informatica delle
relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e
medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)).
Art. 18 Interventi in materia previdenziale 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le
lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali
requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio
2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di
ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno
successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2,
come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito
delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge
n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere
ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di
cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano
percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il
trattamento di disoccupazione spettante e l'indennita' di mobilita' per
un numero di mesi pari alla durata dell'indennita' di disoccupazione.
((3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, non e'
concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte
il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale
l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per
il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, nella misura del 70 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa
vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato.)) ((4.
All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente:
"2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma
12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed e'
soppresso l'ultimo periodo.)) 5. Con effetto sulle
pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
esclusive o sostitutive di detto regime, nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia
stato contratto ad eta' del medesimo superiori a settanta anni e la
differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per
cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante
rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta
riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di
presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41,
della predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.79, si
intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,
n.730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730, si
interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennita'
integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota
massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima effettivamente
spettante in proporzione all'anzianita' conseguita alla data di'
cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si
interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita
dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'
definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o definiti
irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione
speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in
vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con
esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico
effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data,
con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in
forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via
ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto
termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e
regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo
periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti
all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai
sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che
la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a
quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto
dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL,
l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.103, possono
stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno
dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e
delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al
comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di
finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ((per le categorie)) di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente
all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si
intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e ((l'articolo 01)),
comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel
senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e'
comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque
denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di
solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo
che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il
contributo e' calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data
del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla retribuzione percepita in
costanza di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso
i centri vendita convenzionati. Le modalita' attuative e di
regolamentazione della presente disposizione sono stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e
della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, a
valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del
comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del
procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile, della
cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della disabilita', le
regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula
di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei
requisiti sanitari.
((22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi
annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per
cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a
seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi
annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o
ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563,
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti che assicurano
prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso
l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
gia' addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e'
applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione
dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun
rateo mensile.
Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e'
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per
l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione,
secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme
trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno
dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la
trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al
presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo
ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti
rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per
coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro
che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che
maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per
il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni." 22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma
22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei
limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30
giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono
avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma
22-quater)).
Art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione
scolastica 1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del
disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al
4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione organica
dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui
il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio
attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso
l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e
regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei
territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di
reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente
articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a legislazione
vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo
stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale
di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013
sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca " per
essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le
modalita' di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello
stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012
la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite
separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado;
gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere
costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di
alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico
su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche
del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono
superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso
personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, assicurando in
ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa
che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno
2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite,
tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione
della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede
ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i
singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che
dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate
per la formazione del personale docente, viene data priorita' agli
interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalita'
di integrazione degli alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto
all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono
integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che
partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante
presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su
istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro
30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita', assume, con
determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In
sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato
fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e
disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza e tenendo
conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri
stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni
nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque
effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa
vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle
Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non
economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le
facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti
destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della
regione della scuola in cui attualmente il personale e' assegnato,
ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del
personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per
l'attuazione della mobilita' intercompartimentale, nonche' le
qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo
personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche
ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni
legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
Art. 20 Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 1. A
decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita' si
conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle
entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
stabilita' interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei
confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al
primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno
successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e
il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del
mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il
monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31
ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).
La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del
presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre
2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma ((,
nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione
dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno
dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di
stabilita' e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari)).
((2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono
ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di
virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente
in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione
residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni
nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto
parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o
consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini
dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione
all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per
le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente)).
((2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di
servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle
funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma 2
sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento
realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di
correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle
singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai
parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 31 e' sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono
tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni
fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni
fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui
all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni
fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009")).
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo
14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi due periodi)) conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero.
Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a
quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009
della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo
dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le
spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite
dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 ((e' ridotto))
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi,
in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200
milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita' interno
fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle
regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle
entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto
previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese
anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le
seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno
2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).
8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)).
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento
diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi
carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui
al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere
dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle
regole del patto di stabilita' interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di
servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del
presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre
forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto
in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno,
la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci
volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione
dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario,
una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute
a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con
riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti, comunicano,
entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli atti giuridici
posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini
dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui
al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della
regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere
sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che
prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le
disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a
valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle
risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di
cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui
all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza
dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle
riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate
successivamente al 31 dicembre 2007.".
((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai
rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte
dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014)).
Capo IV
Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di
carattere finanziario
Art. 21 Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 1. Al fine
di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1°
luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere
prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno
2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9
milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e
75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui
all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata
all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per
le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse
all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate
nel rispetto del patto di stabilita' interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo
e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'.
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali
nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessita' di
assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di
trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di
servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011
e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei
servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non
forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte
espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta
velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri
orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche'))
ai principi di equita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo
37, comma 1-bis, ((...)) sulla base dei costi
dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale
oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma
11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di
trasporto su rotaia al quale ((si applica)),
ed e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal
sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o
parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di
un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma
11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei
servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale
oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma
11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma
1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
svolge le funzioni di organismo di regolazione e' dotato di autonomia
organizzativa e contabile nei limiti delle risorse
economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al
Parlamento sull'attivita' svolta.";
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un soggetto
scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore dei servizi
ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La
proposta e' previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla
richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma
1-bis dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.
La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis e'
incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' puo' essere nominato
colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le
funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio
di cui al comma 1-bis non puo' esercitare direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore
dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo
di assicurare l'organico completamento delle procedure di
trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle
gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla
competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i
commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio
delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni di euro
per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i
trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in
qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se
meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o
legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono
autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere
finanziario.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni
di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della
flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale" 11. I crediti derivanti dalle
gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e
nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso e' titolare alla data
di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilita' sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito
dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di
commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55,
1961/62, e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020
da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di
credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro
661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti
crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle
spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito
secondo le modalita' di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non
ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere
derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro
per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo
del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 22 Conto di disponibilita' 1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente:
1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini))
dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui
all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro
articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi
presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri
con le cadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al
dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa , viene
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento
della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di
ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di monitoraggio degli
scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti
medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al
miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano
nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al ((periodo precedente))
e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto
dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli
enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente
articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana
ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che
affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e
riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo
unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure
diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti
con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati
attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di
immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria
statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 e'
posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al
bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno
sull'importo versato.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare
protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di
riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato
dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di svolgimento
del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse
determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso di mancato rispetto
degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione della
durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti
idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione giornaliera
dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di
quella relativa alla gestione della liquidita', nonche' per monitorare
l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5
dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega
unica di cui all'((articolo 17 e seguenti))
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il
versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a
partire dal 1° agosto 2011.
Capo V
Disposizioni in materia di entrate
Art. 23 Norme in materia tributaria 1. All'articolo 26-quater del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i
soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento
sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che
gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e
altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a)
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e
integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che
corrispondono gli interessi ovvero dalla societa' capogruppo
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da
altra societa' controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli
interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta
provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei
relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta e' dovuta
nella misura del 6 per cento ed e' anche sostitutiva dell'imposta di
registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese concessionarie
diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si
applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento")).
b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, ((approvata con decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono soppresse;
((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli
intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui
complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario
finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 34,20 b) con periodicita' semestrale
euro 17,1 c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 d) con periodicita'
mensile euro 2,85 2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai
depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso
presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000
euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 70,00 b) con periodicita' semestrale
euro 35,00 c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 d) con
periodicita' mensile euro 5,83 3) dal 2011, per ogni esemplare
relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o
di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o
superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 240,00 b) con periodicita' semestrale
euro 120,00 c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 d) con
periodicita' mensile euro 20,00 4) dal 2011, per ogni esemplare
relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o
di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o
superiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 680,00 b) con periodicita' semestrale
euro 340,00 c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 d) con
periodicita' mensile euro 56,67 5) dal 2013, per ogni esemplare
relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o
di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o
superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 230,00 b) con periodicita' semestrale
euro 115,00 c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 d) con
periodicita' mensile euro 19,17 6) dal 2013, per ogni esemplare
relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o
di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o
superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 780,00 b) con periodicita' semestrale
euro 390,00 c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 d) con
periodicita' mensile euro 65,00 7) dal 2013, per ogni esemplare
relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o
di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o
superiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 b) con periodicita'
semestrale euro 550,00 c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 d)
con periodicita' mensile euro 91,67")).
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati
tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri
deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo
25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per
cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso il regime di riporto delle perdite,
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non
superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso
alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e'
diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'
articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito
imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute
alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di
costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e
per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di
ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita'
produttiva.".
((10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita'
degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di
autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente e'
pari all' 1 per cento".)) 11. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi
all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali,all'articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori
valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a
seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre
attivita' immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono
quelle incluse nel consolidamento ai sensi ((...)) del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali
di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative
previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai
fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori
valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivita'
immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di
controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda
ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia
in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione entro il 30
novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti
interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395
del codice di procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di definizione della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme, se
superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto
importo, aumentato di un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le
parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro,
di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione della
predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli
interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data,
e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno"
sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle
residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli
atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni
giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia,
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale
erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni
chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da
stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo,
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
"15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata
d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare non abbia
esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o, se
obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia
d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il
provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni
tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attivita'
di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione
versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata
nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata gia'
constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono aggiunte
le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita'
finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziari e creditizie," sono aggiunte
le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita'
finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie prestate da
terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra
indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i
quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono aggiunte
le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita'
finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono aggiunte
le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita'
finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie prestate da
terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra
indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i
quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, 1) le parole: "e presso le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e
presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare direttamente i
dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a
norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di
rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorche' l'ufficio
abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie
contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo
di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e
documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle
richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di
rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio".
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la
Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e
devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla
presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono
o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del
predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le
ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti
devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza
dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire dall'anno
2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano
in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto
degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a
determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in
Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a
quello della loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la sanzione in
misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di
specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente lettera: "((d-ter) ))
quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' l'indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano
irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, e'
soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella
motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono
l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in
quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o
compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico
invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione
di cui al secondo periodo del comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo
il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50 per cento
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico
invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione
di cui al secondo periodo del comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter: La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico
invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione
di cui al secondo periodo del comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni irrogate
ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento
delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro
il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento
dell'importo stabilito dal comma 3.". La disposizione di cui al periodo
precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni
notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' a quelli notificati prima della predetta data per i quali
risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite con la
seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente si
applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione,
all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei versamenti,
all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: "riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale
previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi
spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma 1"
sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il rimborso
delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di
ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo,
e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata
erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il
relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo
definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state
svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della
riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo
alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi
legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la
compensazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il
30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre
2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ((le disposizioni))
contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto,
si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilita':
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge 30
dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del
decreto- legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, le parole: «30 settembre 2011»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»,
le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «1° ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a:
"data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno
o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione dei
relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 ((...)). ((.
Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al
precedente periodo.")).
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli
resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di
riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata
in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per
effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati
anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede
di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo
512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione
prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o
prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al
comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia
avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli
operatori finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura emessa
dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio
a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata
direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata
direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di
emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o
di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di
Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3
della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo
agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi
in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa e' differito alla data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle quali
puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
inserita, altresi', quella del finanziamento delle attivita' di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
riparto e le modalita' di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti
dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale
semplificazione che individuino attivita' ammortizzabili
individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attivita'
ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:
"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche', per gli atti degli organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131,
le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione
civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere
indicati, le generalita' complete della parte, la residenza o sede, il
domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che
della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75)).
Art. 24 Norme in materia di gioco 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede
alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai
concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle
informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al
concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi
confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche
prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai
sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero
della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede
di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti
dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni
amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1998 n.504, e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2,
qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di
scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla
riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie
presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni
ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie
ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito
residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di
ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco,
pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del
presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la
fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a
garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore
rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche
sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia
di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla
rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte
rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie
induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia
di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e
per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e
decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore
nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta
unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta
dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche
se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate
effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente
si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari
disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile
utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato il punto
di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati
registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione
dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente
comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa
dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di
accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in
denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto
innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche
telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del
prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di
giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi,
nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei
ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli
ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili
accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia di
giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali
violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti
d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli
obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione,
nonche' degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed
amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in
denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di
economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli uffici
periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione e'
il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui e' stata commessa la
violazione o e' stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento
del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si
Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in
cui la competenza per determinate attivita' e' attribuita agli uffici
centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e
amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai
commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.269
del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003,
le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo
erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite
dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo
erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il primo
periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi
pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel
caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista
dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da
dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto
di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i
giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di
riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi
precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in
ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai
provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i
soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche
non continuative, del presente comma e' disposta la revoca di qualunque
autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha
accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini
dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20
riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi'
sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge
n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica
non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali
funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore.
Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della
relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente periodo di
sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia
una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo, le
diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla
societa', associazione o all'ente e il rappresentante legale della
societa', associazione o ente collettivo e' obbligato in solido al
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle
attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale,
anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico,
procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad
introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti
indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od
al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione
superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli
eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o a
procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo di
concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o
il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il
soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con
sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di
criminalita' organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da
attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto
partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento
del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate,
anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno
dei predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti,
costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei
soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della
catena societaria che detengano, anche indirettamente, una
partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della
procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un
momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca della
concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso della
concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai
commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al
presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per
le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti
sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o la
conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale e'
richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui confronti e'
riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a
26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono
trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito
elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono
nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite
in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro
titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla
predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta
l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli operatori
bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da
trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione
accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel
presente comma e' dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del
trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la
relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicita'
dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari
relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi
numerici a totalizzatore, e' destinato al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei
cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico. A tal fine, detto importo e' versato, a cura dei
concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il
finanziamento della carta acquisti. E' corrispondentemente ridotto
l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla
pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del
concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24
della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresi'
determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e
l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta
quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per
l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari al 3 per cento della
raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)),
tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo
periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o
piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di
cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti
di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che
abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu' elevate,
rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito
dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del
regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)).
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi
di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia
le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della
rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e
comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica,
mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti
definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti
richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali
concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati
all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino
a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in
sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla
data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a
fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in
cui risultino aggiudicatari soggetti gia' concessionari gli stessi
mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali gia'
acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta ferma la facolta'
dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT gia'
autorizzato nei limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo,
a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali,
fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente
comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non
determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato al
versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo
apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale
si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel
caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto diverso dal
richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi
confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi
su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38, commi 2 e
4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu'
intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza forme
di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive aventi
ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta
in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di
vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come
attivita' principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di
gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete
fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al
25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non puo'
essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente
come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico
europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che
hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di
cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno
intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato
nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva
alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute
dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete
fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita
aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente
piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000
per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di
altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito
concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo
1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma ((dei monopoli))
di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da
apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo
modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare
l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma ((dei monopoli)) di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro,
con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con
destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un
montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23
per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del
concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto
superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria
anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del
medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e'
disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte
dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla
disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei
medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano
annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo
stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del predetto
versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non
oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti gia'
eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio,
nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti
principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche
attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una
rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse
pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e
controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non
giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di
produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi
requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttivita'
minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva
ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione
dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti
nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di parametri
certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio
nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialita' della
domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per
il rinnovo.
Art. 25 Misure in materia di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico 1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla scadenza del
predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli
organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita'
delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla scadenza del predetto
termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli
assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui
al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un
importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal
1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale
di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente
alla liberazione delle frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono inserite
le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori
abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito
locale,";
2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un uso
piu' efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di
servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono sostituite dalle
seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro
funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8";
3) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al
primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure
economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono
essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di
indennizzi eventualmente dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota,
non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate
accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate
nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di
sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori
entrate puo' essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma
9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi
previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e
le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla
competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente
interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle
frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito
delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la
reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare
e' limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti
dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale
siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire
ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per effettive,
motivate e documentate esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti.
Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi
appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilita' di
disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per
disaccantonare spese correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi
assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di
cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di
operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non
risultino destinatari di diritti d'uso. "
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Art. 26 Contrattazione aziendale 1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai
lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a
incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione,
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale,
compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e
Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei
lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti
delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero previste a
tali fini dalla vigente legislazione.
Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita' 1. Per favorire la costituzione di nuove
imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e,
inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1
della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile
anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di eta')).
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza
da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel
periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur
avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime
semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi
restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e
dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I
soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno
successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al
comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del
regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio,
e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della
scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le
parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo
precedente," sono soppresse.
Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato, in misura non
eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo
annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la
chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci
impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della
raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a
seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche
destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi
annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un
periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella
prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative
regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31
ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente
individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal
senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed
al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la
contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita' dei
servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva,
gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato.
6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un minimo
di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo
nell'adeguamento.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di
quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie
dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il
limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti,
nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al
solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali
differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate
attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere
adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare
al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento.
Art. 29 Liberalizzazione del collocamento ((, dei servizi e delle attivita' economiche)) 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili
sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti
all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi universitari, a
condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui
relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data
di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data
del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per il
tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi
controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di
lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la
promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e
l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta
attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici sul sito
medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o
di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica
costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di
intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti
di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi
di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento
della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua
nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al
rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei
fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei
soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la
borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale
del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' ((la cancellazione)) dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono
l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.".
((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita
dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie
interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei
servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato sara'
libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia
per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di
partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno
di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)).
2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi ((e delle attivita' economiche)). Ai
componenti della Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle
spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero
della giustizia 3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da
esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.
Art. 30 Finanziamento della banda larga 1. Ai fini del raggiungimento
degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di
accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocita' di
connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% " al di sopra di
100 Mb/s"), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso
delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione
elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel
quale, sulla base del principio di sussidiarieta' orizzontale e di
partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi
finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione
a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione,
l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le
infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono
servizio di interesse economico generale in conformita' all'articolo
106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di
comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del sistema
tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla
realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare
comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico,di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di
competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, vengono
adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni
dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono
essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la
realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma
1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di
riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste
dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 31 Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso
le nuove imprese 1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e
sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo
strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate
dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono
emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di
investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali
raccolti in societa' non quotate nella fase di sperimentazione (seed
financing), di costituzione (start-up financing), di avvio
dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto
(expansion financing).
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione
Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico
Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta
un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o analoga
imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilita' di
esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di 36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni
di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato
rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle
infrastrutture 1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture
ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno
2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo ((...)) sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle infrastrutture))
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e
ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31
dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto
, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n.296 del 2006 e non sia stato
pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a
finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo
dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006, alla data di entrata in vigore del ((presente decreto))
non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non
abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il
relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle
opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data
del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei
contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di
entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di
loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il
pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati
ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e
iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta
eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di
cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo
1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in
conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti
non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel
limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello
Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di
indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per
euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.
201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista
dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la
coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la coesione
territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici
nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie per
assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con
particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione
territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per
la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali.
L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivita'
culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse gia'
destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti
previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito esclusivamente nei termini
di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del
Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui
all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche' all'articolo 28
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano
2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni
internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
opere individuate e definite essenziali in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio
immobiliare 1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e'
costituita una societa' di gestione del risparmio avente capitale
sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di
uno o piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni
anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.
La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di
legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di
quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori
qualificati al fine di conseguire la liquidita' necessaria per la
realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti
dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono
direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle
pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di
concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la
possibilita' di locare in tutto o in parte il bene oggetto della
concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti
pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti,
ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione
di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonche' quelli
trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali
apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di
valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente,
previo esperimento di procedure di selezione della Societa' di
gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i
soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3
del citato decreto legislativo puo' essere motivata dal trasferimento
dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E' abrogato
l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con le
vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve
tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione delle
quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10
febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi
di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la
costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si
procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e' sospensivamente
condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di
regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al
fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non
possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto
legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di conferimento a
fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui
al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle
previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere
conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude
entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione
sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima
procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica
degli immobili conferiti." 7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi
del presente articolo si applicano le agevolazioni ((di cui ai))
commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.
Art. 34 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo
l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse
pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato
in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso sia
acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che
al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato
nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche quando
sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di
un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione
puo' essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per
l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se
l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali
casi, le somme eventualmente gia' erogate al proprietario a titolo di
indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle
dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per
il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura
corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di
pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile,
sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo
risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di
una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per cento annuo
sul valore determinato ai sensi del presente comma 4. Il provvedimento
di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno
condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data
dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente motivato in
riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico
che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i
contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli
alternative alla sua adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto
il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e' notificato al
proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto
condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del
comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20,
comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e'
trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un
terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno
destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in
uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza
dell'autorita' che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria
dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per
cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene continua a
essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto
reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico dei
soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del
diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici,
titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono
servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al
presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi' applicazione
ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e' gia'
stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o
annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di
attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre
l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al proprietario,
maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai
sensi del presente articolo.".
Art. 35 Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche,
semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e
interventi di riduzione del costo dell'energia 1. In esecuzione di
quanto previsto dal regolamento (CE) n.1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse
ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo
dell'attivita' di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del
sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni,
secondo quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non
concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La
compensazione da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel
Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per
l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo
onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011,
si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni
finanziarie dell'((Asse prioritario 1)) -
misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e,
quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita' del
premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi
di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure
di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione
satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia
costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita
la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la
realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte
dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le
procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui
all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259,
nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per
trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici
per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza
massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione
della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono
soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad
effettuare i controlli di cui all'((articolo 14)) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le
seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo
la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il
rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della
chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6
entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le
parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ",
nonche' che condizionino o limitino la suddetta riconversione,
obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale,
fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo
dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione.
Art. 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo
sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; in ordine alle attivita' di cui al comma 2, il potere di
indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai profili finanziari,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico
di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato
direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti
compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure previste
a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma
nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore
autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici
scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti
effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla
medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa' della
concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia
in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la
vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in
concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui
esercizio e' dato in concessione;
3) ((in alternativa a quanto previsto al numero 1),))
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla
lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione
di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione
di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del
Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle societa'
miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise
s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni
Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione
delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della
relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del
patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela
del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti
necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad
essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente
proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le
entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete
delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e ((all'articolo 23)) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas
s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla
stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di
cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale
ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il
riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2,
l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito all'Agenzia, per
formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a
legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di
copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali
relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento previdenziale.
Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede
alla individuazione delle unita' di personale da trasferire
all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle
strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle
funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente
trasferito. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del
personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che,
successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1
sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti
alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a..
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a.,
nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina
di un amministratore unico della suddetta societa', al quale sono
conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria ivi incluse tutte le attivita' occorrenti per la
individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas
s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con
effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente
comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto
dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima
disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla riorganizzazione delle
residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del nuovo
statuto della societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene
convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del
consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i
requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di assicurare la
funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato.
((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro
13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")).
Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la
celere definizione delle controversie 1. I capi degli uffici giudiziari
sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli
avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la
gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.
Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi
esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di
autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti
pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano
conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali
gradi di giudizio precedenti,nonche' della natura e del valore della
stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il
capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i
programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e
seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono
indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il
31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di
lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i
capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni,
senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta'
universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per
le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli
dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su
richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella
tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo
anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione
per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione
all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici
giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta
nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di
studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.
3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca,
del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo
di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale
acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti
previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di
indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun
titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione
alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente:
"Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere
la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte
le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per
controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per
quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore ((a tre volte l'importo))
previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e'
dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro
IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura
civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro
IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura
civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e
per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e
fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione,
nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi
di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a
euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le
controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli
articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora
la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo
del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo
unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto
nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25
della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle
informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, di
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti
di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si
applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal
libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; e) in tutti
gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti
importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai
fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale,
quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le
Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo
unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai
sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e' sostituita
dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel
processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.319, e'
inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il
comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile,
amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e'
stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse
confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile,
amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota e'
destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le
nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa
e contabile, nonche' degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in
deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli
anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata
al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette
assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno
della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli
uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma
12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base
delle modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per
cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima
quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia,
sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa e tributaria, puo' essere, in tutto o in
parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n.122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo
compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresi',
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli incentivi.
Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto
degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di
personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote uguali,
all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento
degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di
autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti
procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di
almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente
ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso
di cui al comma 11 e' altresi' subordinato, in caso di pronunzia su una
istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce
il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per
l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma
e' ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al
comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di
smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali
di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della
produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel
fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le
procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali
per l'assunzione di personale di magistratura gia' bandite alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle
spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese
relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di
bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da
garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e
in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali,
che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della
sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono
sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di
cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della
magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita' della
gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori
dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti,
in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in
servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i
professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari,
anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di 63.000 euro
annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di
cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla
data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del
Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria
di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le
funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in
deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si
applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo
3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Art. 38 Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e
assistenziale 1. Al fine di realizzare una maggiore economicita'
dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e
trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in
materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia
previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti
ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS,
pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per
i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non
superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con
riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.
L'estinzione e' dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio.
Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del
codice di procedura civile." b) Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile,
sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di
inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice
competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)),
istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice
procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in
quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti
all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di
decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e'
stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'
istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto
comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a
trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'((articolo 196,))
con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla
scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie
indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio
provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile,
e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente
alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare
le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare,
presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di
inammissibilita', i motivi della contestazione.
((...))";
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di
inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore
della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle
conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma
35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti
previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di
spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente
costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul
conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e'
tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo
precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del
proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione
del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento
di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.639, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle
azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche'
non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa
del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle
prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della
lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano
anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
((5. A decorrere)) dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' soppressa la voce n. 2529.
((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010,
dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e
4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai
agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i
piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12
sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione
telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese
di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto stesso. ".
((7.)) A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi
trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n.608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco
nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n.1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli
eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico
dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
((8.)) All'articolo 10, comma 6 - bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a:
"competente "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato
dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti
l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita
comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o
a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di
nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione.
L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il
medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni
peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di
procedura civile".
Art. 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta' del
corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di
giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi,
militari, e contabili ((in servizio o a riposo)) ovvero tra gli avvocati dello Stato ((...)) a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli
organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o
militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e
contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o
militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e
contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che in
qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra
prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le
scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche
nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o
associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o
di altri enti impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che sono
iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale
dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono essere
componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado
di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,))
le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle
province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione
tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere componenti delle
commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti
fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. ((All'accertamento
della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi
che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria)). ";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati
ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo,
ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il Presidente di
ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualita' e
l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e' aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle
cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla Direzione della
giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine
predetto delle cause di incompatibilita', i giudici decadono. Scaduto
il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei
giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di
Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data,
apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la
copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente
le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate)).
I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino gia' servizio
presso le predette commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro
il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono
concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui
all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve
essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati
dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a
svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento,
limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere
fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di
appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di
corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia
e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di
cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento
economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione,
che non risultino cumulabili con quelle in godimento 8. Ai fini
dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione
digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare
l'efficienza e la celerita' del relativo processo sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni
sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del
medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel
primo atto difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole
tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche'
individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente
applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e
nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto ((...));
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e
delle finanze, ((sentiti il DIgitPA)) e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte
disposizioni per il piu' generale adeguamento del processo tributario
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di
valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi
dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto
preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti
ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del
ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione
regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso
apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano
l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto
all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta
di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto
riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado
di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo
48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento
del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo
produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23
decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il
reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal
ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i
predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di
accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e'
condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma
pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle
spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle
medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la
commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o per intero le
spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a
disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o
accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli
atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile
2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi
concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e
spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di
valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle
entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni
tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a
seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che
ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi'
sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di
ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la
costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai
tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione,
entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e'
stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro
la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego
della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del
presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicita',
entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per il trasferimento, anche
graduale, delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie
e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da
Equitalia S.p.a., nonche' dalle societa' per azioni dalla stessa
partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee
risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e
organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attivita'
di riscossione con le modalita' di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 Disposizioni finanziarie 1. La dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di
835 milioni di euro per l'anno 2011 e di ((2.850 milioni di euro per l'anno 2012)).
Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono
destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno
medesimo.
((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi
con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo
del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui
all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20
per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la
disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile
di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento
ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora
entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in
materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della
spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono
alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi,
ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro
per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014)).
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo 21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, ((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a ((1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012)),
a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di
euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a
1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a ((1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)),
a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro
per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo
24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di
euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori
spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a
3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno
2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930
milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2013 al ((2016)), l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle
risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato A (Art. 1) Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Autorita' amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196,
compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed esclusa
la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri
regionali, provinciali e comunali Agenzia italiana del farmaco Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo - ANSV Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGE.NA.S Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA Agenzia
nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN DIgitPA Agenzia
nazionale per il turismo Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata Agenzia per la sicurezza nucleare Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale Agenzia nazionale di vigilanza
sulle risorse idriche Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.
Allegato B (Art. 1) Autorita' amministrative indipendenti di cui
all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n.196 compresa l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - AGEA Agenzia nazionale per la rappresentanza
negoziale P.A. - ARAN DIgitPA Agenzia nazionale per il turismo Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata Agenzia per la sicurezza
nucleare Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche Commissione
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche
Allegato C Art. 10 comma 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C-bis (( (Articolo 40 comma 1-ter) Parte di provvedimento in formato grafico))