Per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento è sufficiente lo svolgimento effettivo di tali funzioni, purchè di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. La sentenza:
La sentenza
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