Specializzazione 82/93 e 96/07

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.4538 DEL 22 MARZO 2012.

La frequenza a tempo parziale dei corsi di specializzazione  non osta al riconoscimento del risarcimento del danno.

La sentenza:

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1850 DEL 08 FEBBRAIO 2012

Medici specializzandi: La prescrizione quinquennale introdotta dalla L.183/2011 non è retroattiva e si applica alle fattispecie sorte solo dal 01/01/2012
La sentenza:

LA CASSAZIONE SPEZZA UNA LANCIA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI.

La prescrizione decennale matura solo da quando lo Sato Italiano ha adempiuto alla direttiva comunitaria (1999).
La sentenza:


CORTE DI GIUSTIZIA U.E. , SENTENZA NEL PROCEDIMENTO C-452/09

La Corte apre uno spiraglio alle cause dei medici specializzandi 1982/1993: Se è lo Stato che ha causato la tardività del giudizio, non può poi opporre la prescrizione:

“Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.”

La sentenza: Clicca

SPECIALIZZANDI 1982-1991
LA CASSAZIONE CI RIPENSA: IL DIRITTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI.Si tratta infatti dell’inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti.Ecco il testo: 
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA ED IL DISEGNO DI LEGGE N.501 RIAPRONO I GIOCHI:

Sentenza n.65/2008: 


Disegno di legge: 

Specializzandi 1999 – 2006Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra l’altro, all’art. 37, la stipula con l’Università di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato l’applicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.7.2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto. Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio.
Tutti i sopra citati medici possono iniziare una causa innanzi al Tribunale del Lavoro per chiedere la disapplicazione delle norme che hanno sospeso il D.Lgs. 368/1999 e pertanto chiedere il pagamento delle differenze retributive nonché il riconoscimento dei contributi previdenziali.

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