Previdenza, fisco, assicurazioni

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 28 APRILE 2017 N.10506

La Corte afferma la leggittimità della clausola “claims made”

La sentenza

La Corte Costituzionale pone fine alla questione del prelievo del 2,5% per T.F.R. e salva la trattenuta con la sentenza del 23.12.2018 n.213

Il Tribunale di Catania si adegua:

 

T.A.R. CALABRIA, SENTENZA N.53/2012:

Per il T.A.R. il prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione dei dipendenti pubblici è illegittimo a decorrere dal 01/01/2011.

Nel precedente sistema l’ndennità di buonuscita era finanziata da un accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull’80% della retribuzione a cura dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Tale sistema è venuto meno a decorrere dal 01/01/2011 a seguito dell’entrata in vigore del D.L.78/2010 e della introduzione del sistema del T.F.R. dal 01/01/2011.
Tuttavia le Amministrazioni hanno continuato ad eseguire un doppio prelievo, sia quello a titolo di T.F.R. (6,91%), sia quello a titolo di indennità di buonauscita (2,5)! Tale ultimo prelievo è stato ora censurato dal T.A.R. Calabria, che ha ordinato la restituzione delle somme trattenute.
L’unico rammarico è che il ricorso è stato presentato dagli stessi magistrati del T.A.R., si avrebbe avuto lo stesso esito se fosse stato presentato da un semplice dipendente pubblico?


La sentenza:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 28/E

IRAP, autonoma organizzazione – giurisprudenza della Corte di Cassazione, ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente.

Il testo della circolare:

IL TRIBUNALE DI CATANIA EMETTE LE PRIME SENTENZE PER IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

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LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE, DEI DIRIGENTI, SI COMPUTA NELLA BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI QUIESCENZA.?
 
Nonostante qualche apertura della giurisprudenza di merito, come la Corte d’Appello di Catania 

La Cassazione afferma che l”elencazione delle voci della base imponibile è tassativa.