Previdenza, fisco, assicurazioni

T.A.R. CALABRIA, SENTENZA N.53/2012:

Il prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione dei dipendenti pubblici è illegittimo a decorrere dal 01/01/2011.

Nel precedente sistema l’ndennità di buonuscita era finanziata da un accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull’80% della retribuzione a cura dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Tale sistema è venuto meno a decorrere dal 01/01/2011 a seguito dell’entrata in vigore del D.L.78/2010 e della introduzione del sistema del T.F.R. dal 01/01/2011.
Tuttavia le Amministrazioni hanno continuato ad eseguire un doppio prelievo, sia quello a titolo di T.F.R. (6,91%), sia quello a titolo di indennità di buonauscita (2,5)! Tale ultimo prelievo è stato ora censurato dal T.A.R. Calabria, che ha ordinato la restituzione delle somme trattenute.
L’unico rammarico è che il ricorso è stato presentato dagli stessi magistrati del T.A.R., si avrebbe avuto lo stesso esito se fosse stato presentato da un semplice dipendente pubblico?


La sentenza:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 28/E

IRAP, autonoma organizzazione – giurisprudenza della Corte di Cassazione, ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente.

Il testo della circolare:

IL TRIBUNALE DI CATANIA EMETTE LE PRIME SENTENZE PER IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

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DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE I PRIMI DECRETI INGIUTIVI NEI CONFRONTI DELL’INPDAP PER IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE DI TFS DERIVANTI DAL MANCATO CONTEGGIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE.

Per una retribuzione di posizione variabile mensile di € 250,00 la differenza è di circa € 7.000,00.
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE, DEI DIRIGENTI, SI COMPUTA NELLA BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI QUIESCENZA.

Questa la massima di una sentenza inedita della Corte d’Appello di Catania che sconfessa il contrario orientamento adottato sinora dall’INPDAP. 
Qui un estratto della sentenza: 

 

 

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