Mansioni superiori

CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO, SENTENZA 1 FEBBRAIO 2023 N.30

Se è vero che nel pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l’art. 2103 c.c. in quanto gli incarichi dirigenziali  esprimono la medesima professionalità in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”, è anche vero che il medico non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività, né essere assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile (in tal senso, Cass. n. 4986 del 2.3.2018; n.21473 del 19.8.2019; n.12623 del 20.4.2022).

La Corte quantifica così il danno nella mmisura di 1/3 della retribuzione netta per il periodo di dequalificazione.

La sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO, ORDINANZA 20 FEBBRAIO 2020 N.4386

Sulle differenze tra qualifica D e Ds in termin di responsabilità per i risultati della struttura e ampio margine di discrezionalità.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA 3 SETTEMBRE 2018 N.21565

La Corte è contraria alle sentenze di merito più permissive: no alle mansioni superiori nel caso di svolgimento di incarico di sostituzione di dirigente di struttura semplice o complessa protrattosi oltre il termine legale: il ruolo dirigenziale è unico e le funzioni sono equivalenti.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 3 settembre 2018 n.21565

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA:

Il Dirigente medico che sostituisce il Direttore di struttura ha diritto all’intero trattamento del sostituito nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre il termine di dodici mesi previsto dal CCNL (nel caso in specie il posto era vacante e non erano neanche state attivate le procedure per la selezione del nuovo Direttore). La “sostituzione” infatti deve essere sempre temporanea e straordinaria.
Ma, contra, le più recenti sentenza della S.C. di Cassazione.
La sentenza:

Per una volta anche il Consiglio di Stato è d’accordo:

CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE 2 SETTEMBRE 2004 N.5740:

CORTE D’APPELLO DE L’AQUILA – sentenza n.781/2011

Identica conclusione della Corte d’Appello:



CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5809/2010

Il lavoratore che svolge il suo lavoro con “ampia autonomia decisionale”, ha diritto alla qualifica di dirigente , anche in assenza di un espresso riconoscimento scritto da parte dell’azienda.
(La sentenza si riferisce al settore privato, in quello pubblico viene riconosciuto solo il trattamento economico)

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 3 novembre 2009 n. 23201

Pubblico impiego – Mansioni e funzioni – Mansioni superiori svolte – Differenze retributive – Spettano ex art. 36 Cost. anche nel caso di mansioni corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento – Condizioni – Individuazione.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N.23741/2008

La Cassazione ribadisce la retribuibilità delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici (nel caso in specie di Azienda U.S.L.), anche dopo il termine di dodici mesi previsto dall’art.52, comma 2, lett.a) del D.Lgs.165/2001 ed anche per il periodo precedente al D.Lgs. 387/1998. Con la privatizzazione del pubblico impiego, infatti, l’art.36 Cost. è direttamente e pienamente applicabile.

L’art.36 della Costituzione è direttamente applicabile al pubblico impiego al fine della retribuzione delle mansioni superiori

Corte di Cassazione SS.UU. 11 dicembre 2007, n. 25838

Ecco la massima:

“In materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.

Già in precedenza la Cassazione Sez. Lavoro (sent. 17/04/2007 n.9130) aveva affermato che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è stato soppresso dal’art.15 del D.Lgs 387/1998 con efficacia retroattiva.
Pertanto sarà possibile agire in giudizio per il pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte.