Archivio per Categoria Mansioni superiori e demansionamento

L’azienda sanitaria risponde per il demansionamento operato dal Primario

Corte di Cassazione: ordinanza n.1351 del 12 gennaio 2024

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.  L’autonomia organizzativa di cui può godere il responsabile di struttura complessa rispetto all’Azienda sanitaria, infatti, trova comunque un evidente limite nel rispetto dell’obbligo generale di piena osservanza delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro e quindi nell’obbligo di assegnazione del lavoratore stesso alle mansioni di sua competenza, evitando che la violazione di quest’ultimo obbligo venga a ledere il diritto del lavoratore a non vedere compromessa la propria qualificazione professionale.
Dell’osservanza di tale obbligazione l’Azienda sanitaria viene a rispondere quale controparte contrattuale del lavoratore, senza poter conseguire esonero della propria responsabilità – che costituisce responsabilità da inadempimento – dalla condotta dei preposti alla struttura complessa, sul cui operato l’Azienda stessa è comunque tenuta a vigilare, assumendo le necessarie iniziative quando l’esercizio del potere organizzativo del responsabile si traduca nella illegittima lesione dei diritti dei lavoratori” (caso di demansionamento operato da un Direttore di Struttura Complessa in danno di un dirigente medico della struttura; l’azienda sanitaria si difendeva dicendo di “non sapere“).

L’ordinanza

Mancato incarico dirigenziale e risarcimento del danno.

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania condannata al risarcimento del danno in favore di cinque dirigenti medici

La sentenza accerta che l’ASP di Catania:

  1. non ha indicato i criteri sulla cui base è avvenuta  l’assegnazione degli incarichi,
  2. ha attuato una discriminazione tra dirigenti medici che di fatto svolgevano le stesse funzioni, tenuto conto che le funzioni dei ricorrenti sono identiche o comunque equivalenti a quelle di altri professionisti.
  3. La condotta dell’azienda, in definitiva, concreta un inadempimento contrattuale, che legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance.

La innovativa sentenza

Niente differenze retributive al sostituto del Direttore di Struttura. Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 3 settembre 2018 n.21565

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA 3 SETTEMBRE 2018 N.21565

La Corte è contraria alle sentenze di merito più permissive: no alle mansioni superiori nel caso di svolgimento di incarico di sostituzione di dirigente di struttura semplice o complessa protrattosi oltre il termine legale: il ruolo dirigenziale è unico e le funzioni sono equivalenti.

Demansionamento del dirigente medico

Tribunale di Catania, sentenza del 30/10/2019 n.23255

Il Tribunale sanziona il comportamento del Primario e della Azienda Sanitaria per aver estromesso il dirigente medico dalla attività operatoria di alta specializzazione, condanndo la seconda al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 mensili e, in tutto, per € 48.400,00.

La sentenza

Mansioni superiori. Spettano anche se appartenenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella posseduta. Corte di Cassazione Civile, SS.UU. 3/11/2009 n.23201

In materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

La sentenza