Bioetica

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA SULLA CURA CON CELLULE STAMINALI

Accoglie il ricorso perchè non si tratta di sperimentazione farmaceutica ma di cura compassionevole
e di tutela del bene salute nel caso singolo:

 

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. RICONOSCE E TUTELA L’EMBRIONE UMANO

“E’ esclusa la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo”.

La sentenza:

LA CASSAZIONE CONFERMA L’ESISTENZA DEI DIRITTI DEL NASCITURO

La sentenza

PUBBLICATA LA NUOVA ENCICLICA “SOCIALE” DI SUA SANTITA’ BENEDETTO XVI: CARITAS IN VERITATE

“La giustizia è « inseparabile dalla carità » , intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o, com’ebbe a dire Paolo VI, « la misura minima » di essa.”
 “Un Cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali. In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio posto per Dio nel mondo. Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito ristretto e privato di relazioni. è esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, nel dialogo tra i saperi e le operatività”.

Qui il testo completo:

 

PUBBLICATO IL LIBRO BIANCO DEL GOVERNO SUL FUTURO DEL MODELLO SOCIALE:

L’UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI DICE NO ALLA BREVETTABILITA’ DELLE CELLULE EMBRIONALI STAMINALI

Articolo di Claudio Germinario, tratto da “Il diritto industriale” n.2/2009, IPSOA editore.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE RENDE NOTE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIAZLE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA L.40/2004.

Le motivazioni della Corte non dissipano i dubbi su un intervento che contrasta con altre norme della stessa legge (vedi divieto di crioconservazione e di selezione genetica) e che interferisce con scelte decisive di spettanza del legislatore. 

Ecco il testo: 

 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E TESTAMENTO BIOLOGICO:
TRIBUNALE DI CATANIA VS/ TRIBUNALE DI MODENA

Decreto del Tribunale di Catania, I Sez. Civile del 26 febbraio 2009, Giudice Tutelare Dott. Francesco Di Stefano c/Decreto del Tribunale di Modena del 25 novembre 2008, Giudice Tutelare Dott. Stanzani.

Per il Tribunale di Catania non è possibile chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per l’ipotesi, futura ed incerta, di non poter più prestare (o meno) il proprio consenso alle cure sanitarie. Per la normativa vigente infatti lo stato di incapacità deve essere attuale.

Nota:
Chi non accede ad una v sione ideologica dell diritto deve ammettere che nel nostro ordinamento i più gravi atti di disposizione di diritti personali o patrimoniali o sono vietati (art.5 cod. civ.) o sono connotati da formalità particolari (donazione, successione).
Con particolare riguardo ai secondi non è valida una disposizione di carattere obbligatorio (promessa di donazione o patto successorio), destinata ad avere effetto solo in un secondo momento.
Pertanto il Tribunale di Modena attua una forzatura ideologica non solo delle specifiche norme in materia di amministratore di sostegno, ma dei principi generali dell’ordinamento.

IL MAGISTERO DEL PAPA.
Link all’Osservatore Romano: Clicca

DIGNITATIS PERSONAE:
Istruzione della Congeregazione per la Dottrina della Fede

 

INTERVENTO DEL NOTAIO CARLO SAGGIO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO:

Non esiste il diritto a “non nascere” o a “non nascere se non sani”:
Cassazione civile sentenza n.16123 del 14 luglio 2006

Il link al Comitato Nazionale di Bioetica:  Clicca

Il link al commento sulla sentenza del TAR Lazio relativa alle linee guida della L.40/2004 :
Clicca

 

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