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CODICE DEL TERZO SETTORE

Codice del terzo settore

LA CORTE DI GIUSTIZIA CE SANCISCE DEFINITIVAMENTE IL DIRITTO DEGLI ENTI NON LUCRATIVI A PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI:


NUOVO CCNL COOPERATIVE SOCIALI:

GUIDA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI:

APPALTI RISERVATI ALLE COOPERATIVE SOCIALI

La Direttiva 2004/18/CE e l´art.52 del D.lgs 163/2006, che la recepisce nel nostro ordinamento, prevedono la possibilità di riservare appalti o quote di essi per i “laboratori protetti”. Si legge, infatti, all´art. 28 della Direttiva: “L´occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all´integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l´integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l´esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti”.
Il D.lgs 163/2006, ovvero il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006 (supplemento ordinario n. 107/L, n.d.r.), all´art.52, dispone: “Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell´oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l´esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un´attività professionale in condizioni normali”.
La legge 381/91 all´art.1, sotto la voce Definizione, dispone: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l´interesse generale della comunità alla promozione umana e all´integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. A ciò si aggiunga all´art. 4, la norma che configura chi sono le persone svantaggiate e cosa devono fare le cooperative per essere considerate cooperative sociali:

“4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza”.
La dicitura europea “laboratori protetti ” è tradotta nella legge italiana con cooperative sociali di tipo B (Legge 381/91 art.1 lett.B – B) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Nel nostro Paese sono oltre 2mila le cooperative sociali di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi della Legge 381/91. Queste aziende danno occupazione a oltre 23mila persone, perlopiù persone con disabilità che, attraverso le cooperative sociali, si sono riscattate.

CCNL LAVORO COOPERATIVE SOCIALI

IL DECRETO LEGISLATIVO SULL’IMPRESA SOCIALE:

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ANZIANI – REGIONE SICILIANA

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO ASSISTENZIALE – REGIONE SICILIANA

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