Medici specializzandi 1982-1991. La prescrizione è decennale.
Medici specializzandi 1982-1991. La prescrizione è decennale.
La Corte d’Appello riassume i termini della questione: 1) La prescrizione della pretesa risarcitoria è decennale ed inizio a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del la L.19/10/1999 n.370. La Corte respinge quindi la tesi dell’illecito permanente, che non farebbe mai decorrere il termine di prescrizione.
2) E’ ininfluente la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c. c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio 2012.
3) Mentre per gli anni accademici a partire dal 1983/1984 spetta l’importo annuo di Lire 13.000.000 previsto dall’art.11 della legge n. 370/1999, per l’anno 1982/1983 spetta un importo ridotto di un quarto, tenuto conto della porzione dell’anno accademico antecedente al 10.1.1983.
4) A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.
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