Differenza tra licenziamento disciplinare e per responsabilità dirigenziale. Corte di Cassazione, sentenza 22/03/2010 n.14628
Differenza tra licenziamento disciplinare e per responsabilità dirigenziale. Corte di Cassazione, sentenza 22/03/2010 n.14628
Gli incarichi dirigenziali sono revocato nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro.
L’inervento del Comitato dei Garanti (il cui ruolo è stato peraltro profondamente modificato ora dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 42, comma 1) riguarda le ipotesi di responsabilità dirigenziale, salva la sua estensione – come affermato nella sentenza 3929/2007 di questa Corte – anche ai casi di indissolubile intreccio.
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