Il rimborso delle spese mediche da fatto illecito è ammesso anche per quelle presso strutture private. Cassazione Civile, sentenza 22 ottobre 2023 n.29308
Il rimborso delle spese mediche da fatto illecito è ammesso anche per quelle presso strutture private. Cassazione Civile, sentenza 22 ottobre 2023 n.29308
Per la Cassazione l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta priva di base normativa e logica e non può essere valutato negativamente a carico del danneggiato per non aver cooperato a alla riduzione del danno ai sensi dell’art.1127, II comma, cod. civ., ciò anche in considerazione del fatto che l’applicazione di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero;
Non esiste una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 comma 2 cod. civ.
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