Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi
Orario di lavoro e riposo dei medici specializandi
Orario di lavoro e riposo dei medici specializzandi. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 40, comma 1, dispone che “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno…” Pertanto anche per i medici specializzandi vige lo stesso orario di lavoro di 38 ore settimanali e, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003 n.66, il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive, e settimanale minimo di 24 ore consecutive. La Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane, con nota n.0009509-12/02/2024-DGPROF-MDS-P, dispone così che nell’ambito delle reti assistenziali ove si svolge la formazione sia garantito il ricorso a strumenti di rilevazione delle presenze, sollecitandone ed l’implementazione ed il rafforzamento. La nota:
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