La Corte esclude che determinino “soluzione di continuità” ai fini dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto collegato all’elemento dell’anzianità di servizio gli intervalli temporali richiesti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva tra i diversi contratti a termine e, quindi, a maggior ragione intervalli minimi“.
La conseguenza è che l’anzianità di servizio si deve retrodatare comprendendo anche i contratti a tempo determinato e così anticipando sia gli incrementi di indennità di esclusività sia gli aumenti di retribuzione di posizione.
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