La Corte decide definitivamente sul tasso di interesse maggiorato per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (c.d.“europeo”) in ambito sanitario.
E’ dovuto il maggiore tasso di interesse in favore delle farmacie e dei soggetti accreditati? Con una decisione poco condivisibile, la Corte considera le farmacie (per la fornitura dei farmaci di fascia “A”) come organi dello stesso S.S.N. e pertanto esclude gli interessi “europei”; considera invece i soggetti accreditati veri imprenditori commerciali cui è applicabile il tasso maggiorato.
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