La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.20006 del 19/07/2024) mette la parola fine alla annosa questione:
“L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art.6, comma 1, D. Lgs. n.257/1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art.7, comma 5, D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, come interpretato dall’art.1, comma 33, L. n. 549/1995; dall’art. 3, comma 36, L. n. 537/1993; dall’art. 1, comma 66, L. n. 662/1996; dall’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997; dall’art. 22 L. n. 488/1999; dall’art. 36 L. n. 289/2002.
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