“L’accoglienza di disabile grave non autosufficiente all’interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell’interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all’assistenza, per effetto della L. n. 328 del 2000, art. 22, lett. g), senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell’interessato o dei suoi familiari”;
“il recupero dei costi di prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del Comune erogatore non può avere corso presso i familiari, dopo l’entrata in vigore della L. n. 328 del 2000, secondo la disciplina della L. n. 1580 del 1931, art. 1 e ciò anche prima dell’abrogazione di tale norma ad opera del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nè esso può essere riconosciuto, in assenza di specifiche norme civilistiche, sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, mentre può avvenire sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati”.
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