L’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DETTA LE REGOLE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI:
Determina n.3 del 01/08/2012:
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE SEZ. I – SENTENZA N.265 DEL 11 SETTEMBRE 2008
E’ legittimo il termine dilatorio di 120 giorni prima del quale i creditori della pubblica amministrazione non possono intimare l’atto di precetto ed agire in via esecutiva. La Corte ritiene giustificata la disparità di trattamento rispetto ad i debitori privati!
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS.UU. SENTENZA N.19499/2008:
La Corte precisa i criteri per il riconoscimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie rispetto agli interessi legali.
Per tutti i creditori è possibile fare riferimento al rendimento netto dei BOT a 12 mesi.
Per gli imprenditori commerciali è possibile fare riferimento agli interessi passivi usualmente applicati dalle banche, che oggi equivale all’EURIBOR maggiorato di uno spread da 0,20 a 2,50 punti. E’ ovvio che tale tutela si aggiunge a quella prevista dal D.Lgs.231/2002 (tassi di interesse moratori europei), ma non è soggetta alle contestazioni ancora oggi sollevate dalle Aziende UU.SS.LL. circa l’applicabilità della normativa ai rapporti di accreditamento e concessione pubblica.
Ecco la sentenza:
INTERESSI A TASSO MAGGIORATO SULLE OBBLIGAZIONI DELLE AA.SS.LL.
Gli interessi al tasso maggiorato previsti dal D.Lgs.231/2002 si applicano alle aziende sanitarie nonchè ai contratti di durata per le forniture successive alla entrate in vigore del decreto legislativo:
Giudice di pace Caserta Sez. I, 02-02-2007
Con atto di citazione in opposizione a d.i., ritualmente notificato, la ASL XXX, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva la TIZIA S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo per i motivi addotti;
2) Rigettarsi qualsiasi altra domanda perché inammissibile ed infondata;
3) Condannarsi l’opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A fondamento della proposta opposizione, la ASL XXX deduceva:
1) il d.i. era stato illegittimamente concesso, unitamente agli interessi moratori, ex D.Lgs. 231/02, in quanto la fornitura della TIZIA trova la sua origine nelle procedure della ASL per la distribuzione diretta dei farmaci di cui all’allegato 2 ex D.M. 22.12.2000, in esecuzione della delibera G.R. Campania n. 4064 del 7.9.2001, conclusesi con determina Dirigenziale n. 4002 del 16.2.2002;
2) la ASL XXX, con delibera n. 238 del 26.4.2002, unita in copia, decideva la distribuzione dei farmaci di alto costo (alleg. 2 ex D.M. del 22.12.2000); in esecuzione di detta delibera, in data 18.3.02, con nota prot. 865, il responsabile del Coordinamento Farmaceutico Territoriale della ASL XXX trasmetteva al Servizio Provvedimento, l’elenco dei farmaci di cui all’allegato 2 D.M. 22.12.2000, per attivare le procedure necessarie per l’indizione della gara per l’acquisto di detti farmaci, per un importo annuo presunto di Euro 1.032.913,80;
3) tra detti farmaci vi sono due prodotti (Lanreotide e Triplorelina) che vengono prodotti in via esclusiva dalla TIZIA S.p.A.;
4) con successiva determina, n. 4042 del 12.6.2002, l’Azienda prendeva atto delle offerte pervenute, tra le quali quelle della TIZIA, per i prodotti Decapytil e Ipsyl e, con nota prot. 18816 del 4.7.2002 l’Azienda comunicava alla TIZIA S.p.A. l’avvenuta aggiudicazione avvenuta con la detta determina;
5) procedura di gara si era, dunque, perfezionata prima della pubblicazione sulla G.U. 249 del 23.10.2002, del D.Lgs. n. 231/2002 e, ai sensi dell’art. 11 di tale decreto, le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti conclusi prima del 2.8.2002. Nessun contratto, infatti, è intervenuto dopo la detta data tra le parti. Gli stessi ordinativi alla TIZIA traggono origine sempre dalla procedura indicata, determina n. 4042 del 12.6.2002.
6) La stessa normativa di cui al D.Lgs. 231/2002, prevede “accordi in deroga” all’art. 5;
7) La opponente ASL, nella procedura di evidenza pubblica per la fornitura di medicinali, indetta nel 2005, ha previsto l’accordo in deroga, ai sensi dell’art. 5 del citato D.Lgs., secondo cui il termine di pagamento resta di 90 giorni, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale e gli interessi moratori per il ritardato pagamento restano pari al saggio degli interessi legali, stabilitidall’art. 1284 c.c.;
8) Il d.i. opposto va, pertanto, revocato;
9) nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato di aver costituito in mora la ASL XXX, sicché manca il presupposto per concedere gli interessi di mora ex art. 1224 c.c.;
10) Anche la distrazione delle spese è erronea. L’interpretazione letteraledell’art. 93 c.p.c. prevede che la distrazione possa essere concessa esclusivamente con la sentenza di condanna e non nel decreto ingiuntivo.
Si costituiva l’opposta TIZIA S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla proposta opposizione e chiedeva:
1) in via preliminare, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, inammissibile ed improcedibile;
2) dichiarare ed accertare che la somma ingiunta era legittima e dovuta;
3) prendere atto dell’avvenuta estinzione delle obbligazioni della ASL XXX nei confronti della TIZIA e, per l’effetto, revocare l’opposto decreto ingiuntivo e, all’esito, successivamente, condannare la ASL XXX, al pagamento, in favore della TIZIA s.p.a., degli interessi così come ingiunti, oltre le spese liquidate in sede monitoria;
4) condannare, in ogni caso, l’ASL XXX al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione.
A sostegno delle proprie tesi, l’opposta deduceva:
1) tutte le argomentazioni poste a fondamento della proposta opposizione devono ritenersi superate atteso che la ASL XXX, con mandato del 2612 del 29.6.06, ha provveduto all’integrale pagamento delle somme ingiunte, pari ad Euro 888,95, di cui alla fattura n. 8228 del 22.8.2003, prodotta in sede monitoria;
2) la pendenza della lite, per quanto attiene il giudizio monitorio, inizia a decorrere dalla data di deposito del ricorso e, pertanto, poiché il pagamento della somma ingiunta è avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 3.5.2006, alla opposta competono anche tutti gli accessori e cioè gli interessi maturati come liquidati nella procedura monitoria nonché le spese e competenze liquidate nell’opposto d.i.;
3) l’eccezione della mancata prova dell’atto di costituzione in mora non aveva pregio poiché la fornitura era avvenuta a seguito di gara di appalto ed il pagamento era previsto a 90 giorni data fattura;
4) Parimenti infondata è anche l’eccezione sul riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, così come l’eccezione sulla distrazione delle spese, che saranno dimostrate nei successivi scritti difensivi.
Nessun mezzo istruttorio veniva ammesso o espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
La proposta opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che sulla scorta della documentazione prodotta a corredo del ricorso proposto in sede monitoria, il decreto ingiuntivo, opposto in questa sede, poteva essere legittimamente chiesto ed ancor più poteva essere concesso, sussistendo i presupposti di cui all’art. 633 e segg. c.p.c., di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito azionato.
Nel merito, atteso che sulla base della documentazione esibita e prodotta, non sussiste alcun dubbio, né vi è contestazione, sulle prestazioni effettivamente rese dalla Società opposta, in favore dell’opponente ASL XXX concernenti la fattura in virtù della quale è stato reso il decreto ingiuntivo, la presente opposizione incentra il thema decidendum, in via principale ed assorbente, sul problema dell’applicabilità, nel caso di specie, del tasso di interesse moratorio come disciplinato dal D.L.vo n. 231/2002.
Orbene, già nel preambolo del D.Leg.vo 9.10.2002 n. 231, si legge, tra l’altro:
a) Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l’articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/ CEE, come modificato daldecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
c) Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione delladirettiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
d) Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
e) Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
f) Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
g) Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gliarticoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
h) Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3.
Da quanto appena ricordato, deve obiettivamente dedursi che la disciplina introdotta dal D.Leg.vo 231/2002 recepisce inequivocabilmente varie direttive comunitarie, aventi tutte ad oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
A parere del decidente, dunque, la ratio della normativa in esame intende per “transazioni commerciali” tutte le operazioni economiche e/o finanziarie poste in essere da un soggetto (professionista/imprenditore) in virtù di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con Enti della P.A.
Del resto, la lotta contro i ritardi di pagamento è estesa, senza alcuna distinzione tra pubblico e privato, a tutti i soggetti che, pur stipulando contratti o convenzioni nei quali è chiaramente indicato il termine di pagamento rispetto al momento della prestazione, non osservano tali termini, provocando, in un rilevante numero di casi, situazioni di difficoltà finanziarie per il creditore e talvolta anche il fallimento di questi.
L’interesse moratorio, quindi, nella misura stabilita dalla norma in esame non ha solo la semplice funzione risarcitoria per il creditore, ma costituisce anche una palese funzione sanzionatoria per tutti i soggetti (si ripete, indistintamente) che non provvedono ai pagamenti nei termini stabiliti nei contratti posti a base del rapporto economico.
A riprova di ciò, si veda l’art. 2 del D.Leg.vo 231/2002 che statuisce testualmente:
“1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra impreseovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) “imprenditore”, ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
d) “ritardi di pagamento”, l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali
e) “saggio di interesse applicato dalla B.C.E. alle sue principali operazioni di rifinanziamento”, il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un’operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile”.
Pertanto, deve convenirsi che le argomentazioni di parte opponente, secondo cui il saggio di interesse in questione non sarebbe applicabile ai ritardati pagamenti delle Aziende Sanitarie Locali, si dimostra fallace e privo di consistenza giuridica.
Né rileva la circostanza, argomentata dalla ASL XXX, che la convenzione sottostante le prestazioni di che trattasi è stata stipulata in epoca anteriore all’8.8.2002 e cioè, prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 231/2002.
La disciplina di cui al richiamato D.L.vo non opera alcuna distinzione tra contratti o convenzioni stipulate ante o post la disciplina ivi introdotta, ma tende a colpire, inequivocabilmente, tutte le transazioni di pagamento intervenute successivamente alla sua entrata in vigore.
E poiché è incontestato che la fattura posta a base della pretesa creditoria azionata in sede monitoria é stata emessa nella vigenza del D.L.vo 231/02, deve affermarsi che, stante il ritardato pagamento di cui si discute, sussistono, nel caso di specie, gli estremi per l’applicazione degli interessi moratori, tenendo conto che la delimitazione temporale di cui all’art. 11, comma 1, del d.l.vo 231/2002, non è di ostacolo all’applicabilità della disciplina dei ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali per forniture reiterate per il periodo successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina, anche se in forza di un titolo formato anteriormente.
D’altro canto, le ASL, classificate in ente di diritto pubblico economico ai sensi del d.l.vo 30.12.1992 n. 502, novellato da ultimo con d.l.vo 16.6.1999 n. 229, alla stregua di tutti gli altri Enti della P.A., devono provvedere ai pagamenti, a fronte delle prestazioni ottenute e/o rese in favore dei loro assistiti, se preventivamente autorizzate e/o richieste, nel termine di gg. 90 dalla data della fattura, come previsto dallo schema di contratto (o convenzione) stipulato con l’operatore privato.
Sicché, la circostanza che l’opponente A.S.L. XXX, nelle more del giudizio, in data 29.6.2006, abbia provveduto, strumentalmente, all’emissione del mandato di pagamento n. 2612, per la sola sorta capitale, di Euro 888,95, in favore della opposta Tizia S.p.A., non esonera essa debitrice al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma per interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231/02, oggetto del decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
In ordine all’eccezione di parte opponente, secondo cui non sarebbe ammessa l’attribuzione delle spese e competenze liquidate in sede monitoria, è appena il caso di ricordare che: “L’istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell’art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento (anche in sede monitoria ndr), che comporti l’attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate”. (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.3.2000, n. 3879).
Sicché la proposta opposizione va rigettata perché inconsistente e priva di qualsivoglia supporto logico/giuridico.
Consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato per effetto dell’avvenuto pagamento della somma per sorta capitale, mentre gli interessi moratori e le spese vanno riconosciute, nella misura liquidata nel procedimento monitorio Le spese del presente giudizio, pur seguendo la soccombenza, tenuto conto della particolarità della materia del contendere, vanno liquidate forfetariamente come da dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice di Pace, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla Azienda Sanitaria Locale ZZZZ, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., contro la TIZIA S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 696/06 del 6.4.2006, reso da questa Giustizia;
3) Condanna la ASL XXX, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., al pagamento, in favore della TIZIA S.p.A., in persona del l.r.p.t., degli interessi moratori come riconosciuti nel detto decreto ingiuntivo, nonché le spese della procedura monitoria nella misura ivi liquidate;
4) Condanna la medesima A.S.L. XXX, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della TIZIA S.p.A., in persona del l.r.p.t., che liquida forfetariamente in complessivi Euro 400,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai procuratori per essa costituiti.
Si esegua nonostante gravame.
Così deciso in Caserta il 2 febbraio 2007.
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2007.
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