Prescrizione della remunerazione dei medici specializzandi. Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 17 aprile 2009 n.9147
Prescrizione della remunerazione dei medici specializzandi. Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 17 aprile 2009 n.9147
Per la Cassazione il termine di prescrizione è decennale. Si tratta infatti dell’inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti. Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data si ha un inadempimento dello Stato e la quanticazione del diritto (anche se non riconosciuto a tutti).
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