Compenso aggiuntivo e carovita dei medici di continuità assistenziale. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/12/2009 n.26633
Compenso aggiuntivo e carovita dei medici di continuità assistenziale. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/12/2009 n.26633
Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al servizio di continuità assistenziale (già di guardia medica) ed emergenza territoriale l’indennità denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennità di caro-vita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con gli incrementi di tale ammontare previsti dalle norme istitutive del compenso, ammontare che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale; pertanto, il rinvio operato dalle stesse norme ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennità di carovita, risulta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzioni, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico.
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