Responsabilità del dipendente

RESPONSABILITA’
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N.11798/2012

Non sono sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del lavoratore causati dal suo stato di precario equilibrio psicologico.
(Nel caso in specie il lavoratore, affetto da disturbi di ansia e di adattamento, aveva omesso di comunicare la prosecuzione dello stato di malattia).
La sentenza:

PER LA CASSAZIONE IL DIRIGENTE LICENZIATO IN BASE AD ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO VA REINTEGRATO:

E non è necessario impugnare l’atto illegittimo innanzi al T.A.R.: sentenza n.3677/2009: 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.14628/2010

La Corte differenzia il licenziamento disciplinare da quello per responsabilità dirigenziale, solo nel primo caso non è necessario il parere del parere del Comitato dei Garanti ed il soggetto competente per l’istruttoria è l’Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari.

La sentenza: 

Sullo stesso tema:

CORTE D’APPELLO DI POTENZA, SENTENZA DEL 19/01/2010:


 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11342/2010

Se il datore di lavoro tollera per apprezzabile lasso di tempo le infrazioni del dipendente, non può poi intimare il licenziamento.

Il testo: 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA N.8830/2010

Per la contestazione del licenziamento illegittimo è sufficiente che la lettera raccomandata sia stata spedita entro il termine di sessanta giorni (e non anche ricevuta).

Il testo: 

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO SENTENZA N.10235/2009

La mancata impugnazione del licenziamento pregiudica anche la richiesta di risarcimento dei danni in via contrattuale, salva la possibilità di agire in via extracontrattuale.

Ecco il testo:

IL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA DIRITTO A SVOLGERE DELLE DIFESE ORALI

Anche se ha già prodotto delle memorie difensive scritte.
Cassazione Civile sentenza n.6845/2010: 

 

PER LA CASSAZIONE IL DIRIGENTE LICENZIATO IN BASE AD ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO VA REINTEGRATO:

E non è necessario impugnare l’atto illegittimo innanzi al T.A.R.: sentenza n.3677/2009: 

Cassazione Sez. lavoro,  sentenza n. 1077 del 18 gennaio 2008

La Corte conferma la legittimità del licenziamento disciplinare inflitto al medico radiologo inserito in una struttura sanitaria privata per aver eseguito alcuni esami in favore della madre di un collega senza farla pagare,attestando falsamente che si trattava di paziente ricoverato. La Corte sottolinea il disvalore ambientale che può comportare un siffatto comportamento da parte del dipendente .

DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

La stessa Sez. Lavoro (sent. 16/04/2007 n.9072), nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, liquida il danno nella misura della reteribuzione non percepita e pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare fatti e circostanze idonee a determinare una riduzione del danno (aliunde perceptum o la possibilità di ridurre il danno con l’ordinaria diligenza).
In tal modo è stata introdotta una notevole facilitazione per il lavoratore in quanto non è posta alcuna presunzione circa lo svolgimento o la possibilità di svolgere un lavoro alternativo.

E’ LEGITTIMA LA ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI? (fatti antecedenti alla Riforma Brunetta).

Alcuni enti hanno inteso conformarsi al disposto dell’art.55, comma IV, del D.Lgs.165/2001: “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo dela struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento discilinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da aplicare siano rimprovero verbale e censura, il cpo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente“.

Si richiamano in proposito le sentenze della S.C. di Cassazione n.12684/2000 e n.2168/2004 le quali hanno annullato il licenziamento di dirigenti medici.

Pur se apparentemente suffragate dalla giurisprudenza citata, non si ritiene legittima la costituzione di un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nei confronti della dirigenza del S.S.N. (e più in generale della dirigenza).

Ogni norma va interpretata nel suo contesto e coordinata con le altre (interpretazione sistematica).

L’art.21 D.Lgs.165/2001 disciplina in modo esaustivo la responsabilità dirigenziale, statuendo che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità del rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

 

In relazione alla gravità dei casi l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione nei ruoli di cui all’art.23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo

In realtà mentre il citato art.55, comma IV è una norma generale e si applica a tutto il personale non dirigenziale, l’art.21 cit. è una norma speciale applicabile solo al ruolo dirigenziale ed è da notare che per ogni questione attinente la responsabilità disciplinare lo stesso articolo rimanda alla disciplina prevista dai contratti collettivi, e non ad altra norma di legge, o dello stesso T.U.

Ai dirigenti infatti non si applicano le ordinarie sanzioni disciplinari e l’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro – responsabilità dirigenziale – deve essere previamente accertata con le procedure previste dall’art.5 del D.Lgs. 286/1999 (controllo interno) il quale anch’esso, dettando solo norme di principio, demanda per la sua attuazione alla contrattazione collettiva.

Sul punto poi il CCNL del 03/11/2005 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, (artt.25 e segg.) deamanda la valutazione e la verifica dei risultati al Collegio Tecnico ed al Nucleo di Valutazione.,

In sostanza sia le norme di legge citate che i CCNL prevedono la la valutazione periodica dei dirigenti sia al fine della conferma dell’incarico e della progressione in carriera, sia al fine del recesso.

A questo punto è evidente la illegittimità nel momento in cui alla all’Ufficio Unico per i Procedimenti Disciplinari viene demandata “l’istruttoria” del proedimento: come può un ufficio confermare, modificare e sostituire le valutazioni che sono per legge e CCNL del Collegio Tecnico e del Nucleo di Valutazione con le proprie valutazioni, con il rischio di una divergenza di valutazioni?.

Per di più la composizione dell’ufficio non garantisce in alcun modo la presenza di compenteze specifiche ed omogenee con quelle dei soggetti valutati.

In realtà l’apparente contraddizione tra le disposizioni del T.U. 165/2001 è facilmente spiegabile mediante le seguenti opazioni interpretative:

  1. l’U.P.D. non è compentente per l’istruttoria, ma deve solo prendere atto delle reiterate valutazioni negative del collegio tencnico e del nucleo di valutazione per poi applicare il recesso.
  2. L’U.P.D. è compentente per l’struttoria nei solo nei casi in cui il recesso sia giustificato da fatti estranei all’attività lavorativa, in quanto tali sottratti alla valutazione del collegio tecnico e del nucleo di valutazione. Quest’ultima, a parere della scrivente, è la più ragionevole in quanto darebbe ragione d’essere ad un ufficio altrimenti svuotato di ogni funzione