La legge finanziaria 2008 aveva disposto (L. n.244/2007, art.3, comma 85) che le disposizioni dell’art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!
Era una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovevaessere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!. Infatti la reperibilità era equiparata al riposo giornaliero, in contrasto con la direttiva comunitaria in materia. Ed anche la Corte di Cassazione aderiva a tale impostazione con la sentenza n.27477 del 19/11/2008. La sentenza:
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