Il senso letterale dell’espressione utilizzata nella contrattazione collettiva non consente di riconoscere l’indennità prevista per quanti operano nei servizi di malattie infettive anche coloro che operano in altri segmenti dell’organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive. L’art. 44, comma 6, lett. c), del ccnl del comparto sanità – personale non dirigente, sottoscritto il 1 settembre 1995 deve essere interpretato nel senso che l’indennità ivi prevista spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nelle strutture qualificate come Servizi di malattie infettive o equipollenti.
La sentenza:
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