Il compenso per il turno di guardia notturna previsto dall’art. 8, comma 2, del CCNL Dirigenza medica, II biennio economico 2004/2005, deve essere corrisposto:
allorché il turno di guardia medica notturna si svolga interamente nell’orario di lavoro ordinario;
allorché il turno di guardia medica notturno si svolga almeno in parte nell’orario di lavoro ordinario.
Nel caso di turno di guardia medica notturno che si svolge interamente in orario di lavoro straordinario, và pagato solo il compenso per il lavoro straordinario.
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