In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione, componente del trattamento economico dei dirigenti, presuppone l’effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite ed è collegata al livello di responsabilità conseguente alla natura dell’incarico, all’impegno richiesto, al grado di rilevanza ed alla collocazione istituzionale dell’ufficio, componendosi di una parte fissa e di una variabile, la quale non può essere scissa dalla prima, né ne può essere omessa la corresponsione, con il solo limite, posto all’autonomia delle parti, del rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli di finanza pubblica. La sentenza:
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