“L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.
Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
La sentenza:
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