L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). 1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. Comma coś modificato dal comma 1 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi successivamente dall'art.1, comma 150 della L.24/12/2012 n.228. Le tipologie di beni e servizi di cui al presente comma sono state individuate: con D.M. 23 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32) per l'anno 2008; con D.M. 17 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 1 aprile 2009, n. 76) per gli anni 2009, 2010 e 2011; con D.M. 15 marzo 2012 (Gazz. Uff. 28 maggio 2012, n. 123) per l'anno 2012 e, in ogni caso, sino all'emanazione del successivo decreto.