Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno,giusta disposto dell’art. 1221 c.c., comma 1), l’efficienza etiologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.
Le autorizzazioni sanitarie, per l’importanza degli interessi pubblici coinvolti, radicati dall’art. 32 Cost., sono necessariamente rilasciate subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura); per il carattere fiduciario dell’autorizzazione, il suo titolare deve coincidere con la persona del gestore, per cui la stessa autorizzazione non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici, per il generale principio d’immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A.
La sentenza contrasta con la natura dell’accreditamento, che riguarda solo caratteristiche tecnico-strutturali. La sentenza:
Gli incarichi dirigenziali sono revocato nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro.
L’inervento del Comitato dei Garanti (il cui ruolo è stato peraltro profondamente modificato ora dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 42, comma 1) riguarda le ipotesi di responsabilità dirigenziale, salva la sua estensione – come affermato nella sentenza 3929/2007 di questa Corte – anche ai casi di indissolubile intreccio.
La gratuità delle prestazioni sanitarie va affermata per le prestazioni a rilevanza sociale previste dall’art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall’art. 3 comma 3 del citato decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all’allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.
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