Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il decreto dispone la copertura secondo il principio del “claims made“, sia per la responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale, ed anche per l’attività intramoenia e per quella delle strutture accreditate. Il deccreto concede il termine di 24 mesi per l’adeguamento delle polizze. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore, 16 marzo 2024, è possibile l’azione diretta contro l’assicurazione.
La Cassazione, con la sentenza n.2124 del 22/01/2024, sposa la tesi della Agenzia delle Entrate riguardo la tassazione del rimborso delle spese di viaggio (oggi previste dall’art.51 A.C.N.) degli specialisti ambulatoriali interni. L’art.51, comma 5, del T.U.I.R. per i redditi di lavoro dipendente (cui la giurispdudenza equipara a fini fiscali quello degli specialisti interni) prevede una detassazione o tassazione più favorevole per le indennità di trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro. Il rimborso previsto dall’A.C.N. riguarda invece la trasferta del medico che per svolgere attività di ambulatorio si reca al di fuori del proprio comune di residenza, cioè prima e al di fuori dell’orario di lavoro. (risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dell’Agenzia delle Entrate). Il “rimborso spese” in questo caso è a tutti gli effetti reddito tassabile.
Il ragionamento, in teoria, è corretto, ma non considera che il rapporto degli specialisti ambulatoriali non prevede una unica sede di lavoro in base al quale si possono considerare “trasferte” le prestazioni eseguite fuori dal Comune ove è la sede, ma è possibile che lo specialista sia titolare di diversi turni presso diversi Comuni e ciò dimostra che il ragionamento della S.C. di Cassazione, almeno in questi casi, non è applicabile.
Molte le novità riguardanti l’orario di lavoro. L’art.27 pone un tetto al lavoro straordinario che viene retribuito mediante la retribuzione di risultato. Tale tetto può essere superato solo concordanto previamente il ricorso alle prestazioni aggiuntive in regime di intramoenia. Ulteriore lavoro straordinario non può essere oggetto di programmazione e costituire organizzazione ordinaria del lavoro è dà diritto al riposo compensativo da recuperare entro l’anno successivo. In mancanza di recupero il lavoro straordinario deve essere retrituito a parte e ciò si ricava dalla abrogazione dell’ulitmo periodo del terzo comma dell’art.65 del CCNL 5/12/1996.
Viene confermato il diritto dei dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio e superamento del periodo di prova ad essere valutati entro tempi certi e ad avere assegnato un incarico superiore, almeno di “consulenza, studio, ricerca, ispezione, verifica e controllo“, servizio di guardia, pronta disponibilità. Eliminate tutte le clausole “di norma” e “di regola“.
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