Archivio per Categoria Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)

Indennità di esclusività professori universitari. Cassazione Civile, sentenza 23 febbraio 2012 n.8971

L’indennità di esclusività spetta iure proprio, ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n. 517 del 1999, ai docenti universitari impegnati a tempo pieno in funzioni assistenziali.

La sentenza

Indennità di esclusività e blocco retribuzioni ex D.L. n.78/2010. Tribunale di Torino, sentenza del 26/1/2012

L’anzianità di esclusività  è commisurata all’anzianità di servizio, anche presso enti diversi del S.S.N. Nel caso di passaggio al regime di “intramoenia”, essa è duvouta e non è assoggettata al blocco delle retribuzioni disposto dal D.L.78/2010 perchè è una “dinamica straordinaria del rapporto“.

La sentenza

Indennità di esclusività e blocco delle retribuzioni disposto dal D.L. 31/05/2010 n.78. Conferenza Stato-Regioni documento 13/10/2011.

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010:

Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.


La sentenza:

Indennità di terapia subintensiva. In quali reparti? Cassazione Sez. lavoro, sentenza 11-05-2010, n. 11406 e Tribunale di Cassino, sentenza 18/04/2011

La Cassazione precisa che l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”, bensì nel senso di  “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive. L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).
La sentenza della Cassazione:

e del Tribunale di Cassino:

La sentenza

Trattamento economico integrativo reparti malattie infettive. Cassazione Civile, sentenza 9 aprile 2008 n.9248

Il senso letterale dell’espressione utilizzata nella contrattazione collettiva non consente di riconoscere l’indennità prevista per quanti operano nei servizi di malattie infettive anche coloro che operano in altri segmenti dell’organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive. L’art. 44, comma 6, lett. c), del ccnl del comparto sanità – personale non dirigente, sottoscritto il 1 settembre 1995 deve essere interpretato nel senso che l’indennità ivi prevista spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nelle strutture qualificate come Servizi di malattie infettive o equipollenti.

La sentenza:

Risarcimento del danno per mancato riposo compensativo. Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2011 n.14301:

La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo  in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo. Anche se i contratti collettivi prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto, il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici). Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2011 n.14301:

Consiglio di Stato, sentenza 18/03/2010 n.1581

Il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, anche se nullo, produce tutti gli effetti economici.

La sentenza

Congedo aggiuntivo di quindici giorni in favore del personale esposto al rischio radiologico. Consiglio di Stato sentenza 3/11/2010 n.7800.

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. La sentenza: