La Cassazione ha posto a carico del lavoratore un rigoroso onere di provare l’inento persecutorio del mobbing. Tra i vari fatti di mobbing era stato denunciato che il dipendente delle Poste era scivolato sul ghiaccio per la mancata fornitura di scarpe antiscivolo: la Corte afferma che non esiste una norma che obblighi le Poste Italiane a dotare i portalettere di scarpe antiscivolo, nè è stata violata la norma di comune prudenza, non essendo possibile prevedere le condizioni atmosferiche.
Il caso dei dirigenti cui viene revocato l’incarico dirigenziale, e poi, modificata la pianta organica con soppressione del posto, dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità. I dirigenti che agiscono per l’annullamento della revoca dell’incarico non devono impugnare gli atti amministrativi successivi che influiscono sul diritto fatto valere, ma il Giudice Ordinario può disapplicarli. La sentenza:
La Cassazione conferma gli orientamenti già espressi in tema di mobbing, ma precisa che in caso di dequalificazione, demansionamento, o di mantenimento in uno stato di inattività, non occorre provare un particolare intento vessatorio perchè basta provare l’inadempimento datoriale; sarà questi a dover provare ai sensi dell’art.1218 cod. civ. che l’inadempimento non gli è imputabile.
La Cassazione ribadisce la retribuibilità delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici (nel caso in specie di Azienda U.S.L.), anche dopo il termine di dodici mesi previsto dall’art.52, comma 2, lett.a) del D.Lgs.165/2001 ed anche per il periodo precedente al D.Lgs. 387/1998. Con la privatizzazione del pubblico impiego, infatti, l’art.36 Cost. è direttamente e pienamente applicabile. L’art.36 della Costituzione è direttamente applicabile al pubblico impiego al fine della retribuzione delle mansioni superiori.
Il fondamento del mobbing si rinviene nell’art.2087 cod. civ. Pur non potendo consistere in un unico atto lesivo, una condotta lesiva protratta per sei mesi è più che sufficnente per integrare il mobbing.
Il lavoratore che chieda il risarcimento del danno biologico derivante da demansionamento ha l’onere di fornire, specie ove lamenti patologie riconducibili a diverse cause (come nel caso di depressione), la prova del nesso di causalità, costituito non già da una mera possibilità o una astratta probabilità, bensì da una “probabilità qualificata” da ulteriori elementi (anche negativi ed inerenti alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinati).
La Corte conferma la legittimità del licenziamento disciplinare inflitto al medico radiologo inserito in una struttura sanitaria privata per aver eseguito alcuni esami in favore della madre di un collega senza farla pagare, attestando falsamente che si trattava di paziente ricoverato. La Corte sottolinea il disvalore ambientale che può comportare un siffatto comportamento da parte del dipendente.
Il capo ufficio che usa espressioni offensive della professionalità e della reputazione del dipendente subordinato inviando relazioni negative alla Direzione, non supportate da elementi oggettivi e al di fuori delle procedure formali di contestazione, commette il reato di diffamazione.
La sentenza ha affermato il seguente principio di diritto in un caso di risarcimento dei danni derivanti da mobbing e licenziamento illegittimo di un lavoratore che tuttavia già versava in uno stato di depressione ansiosa, aggravato dal comportamento del datore di lavoro:
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt.40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostaze naturali alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero del danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente, i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale. La sentenza è interessante perchè chiarisce quando è possibile addebitare interamente il danno all’agente e quando invece è possibile addebitare solo il danno c.d. “differenziale”. Il punto delicato della massima è nella parte in cui esige l’indagine sui danni che si sarebbero verificati ugualmente senza la condotta dell’agente. In tal modo viene introdotto un giudizio ipotetico simile a quello in tema di causalità nei reati omissivi; quest’ultimo è tema assai dibattuto e controverso, sul quale i più recenti arresti giurisprudenziali non richiedono una certezza assoluta, ma un’alta probabilità, fondata non solo su leggi scentifiche, ma anche su una completa analisi fattuale.
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